Ordinanza 57/1969 (ECLI:IT:COST:1969:57)
Massima numero 3218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
21/03/1969; Decisione del
21/03/1969
Deposito del 28/03/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 57/69. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MOTIVAZIONE - INCERTA APPLICABILITA' DELLA NORMA DENUNCIATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 57/69. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MOTIVAZIONE - INCERTA APPLICABILITA' DELLA NORMA DENUNCIATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Non puo' ritenersi sicuramente sussistente il requisito della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in via incidentale, nel caso che dalla motivazione della ordinanza del giudice a quo appaia incerta l'applicabilita' della norma denunziata alla fattispecie che costituisce il thema decidendum del giudizio principale. In tal caso occorre sia disposta dalla Corte costituzionale la restituzione degli atti al giudice del merito, perche' proceda a nuovo esame della rilevanza della questione, previo l'espletamento degli incombenti a lui demandati dalla legge. (Nella specie, il pretore aveva sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 177 bis, secondo comma C.P.P., nella parte in cui dispone che siano eseguite, mediante deposito in cancelleria ai sensi del precedente art. 170, le notificazioni all'imputato residente all'estero, del quale non si conosca la dimora, sul presupposto che in detta ipotesi fosse da comprendere quella del mancato recapito della lettera raccomandata contenente l'avviso del procedimento, per essere risultato sconosciuto il destinatario. In base soltanto a queste risultanze di fatto, pur essendosi prospettato nell'ordinanza il dubbio che l'imputato, nel non breve lasso di tempo intercorso fra il verbale di polizia relativo alla contestazione del fatto e la spedizione dell'avviso, si fosse potuto trasferire altrove ed eventualmente nel territorio nazionale (dove fra l'altro constava essere nato), il giudice a quo aveva proposto la questione di legittimita' della norma sopracennata, senza procedere previamente alle indagini per accertare l'attuale permanenza all'estero dell'imputato. Indagini, il cui esito avrebbe condizionato alternativamente l'applicazione o della disciplina delle notificazioni ordinarie o della procedura di cui alla norma impugnata).
Non puo' ritenersi sicuramente sussistente il requisito della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in via incidentale, nel caso che dalla motivazione della ordinanza del giudice a quo appaia incerta l'applicabilita' della norma denunziata alla fattispecie che costituisce il thema decidendum del giudizio principale. In tal caso occorre sia disposta dalla Corte costituzionale la restituzione degli atti al giudice del merito, perche' proceda a nuovo esame della rilevanza della questione, previo l'espletamento degli incombenti a lui demandati dalla legge. (Nella specie, il pretore aveva sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 177 bis, secondo comma C.P.P., nella parte in cui dispone che siano eseguite, mediante deposito in cancelleria ai sensi del precedente art. 170, le notificazioni all'imputato residente all'estero, del quale non si conosca la dimora, sul presupposto che in detta ipotesi fosse da comprendere quella del mancato recapito della lettera raccomandata contenente l'avviso del procedimento, per essere risultato sconosciuto il destinatario. In base soltanto a queste risultanze di fatto, pur essendosi prospettato nell'ordinanza il dubbio che l'imputato, nel non breve lasso di tempo intercorso fra il verbale di polizia relativo alla contestazione del fatto e la spedizione dell'avviso, si fosse potuto trasferire altrove ed eventualmente nel territorio nazionale (dove fra l'altro constava essere nato), il giudice a quo aveva proposto la questione di legittimita' della norma sopracennata, senza procedere previamente alle indagini per accertare l'attuale permanenza all'estero dell'imputato. Indagini, il cui esito avrebbe condizionato alternativamente l'applicazione o della disciplina delle notificazioni ordinarie o della procedura di cui alla norma impugnata).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23