Sentenza 60/1969 (ECLI:IT:COST:1969:60)
Massima numero 3221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 03/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 60/69 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - INDIPENZA DEI GIUDICI - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO ANCHE AI GIUDICI SPECIALI.
SENT. 60/69 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - INDIPENZA DEI GIUDICI - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO ANCHE AI GIUDICI SPECIALI.
Testo
Ai sensi degli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, il principio dell'indipendenza, volto ad assicurare al giudice una posizione assolutamente "super partes", con l'esclusione di qualsiasi anche indiretto interesse alla causa da decidere e di qualsiasi aspettativa di vantaggi, come di timori di alcun pregiudizio, ha riferimento anche ai giudici speciali, almeno per tutto il periodo nel quale tali giudici esercitano le loro funzioni e con riguardo a tutte le attivita' che concorrono al retto svolgimento di esse.
Ai sensi degli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, il principio dell'indipendenza, volto ad assicurare al giudice una posizione assolutamente "super partes", con l'esclusione di qualsiasi anche indiretto interesse alla causa da decidere e di qualsiasi aspettativa di vantaggi, come di timori di alcun pregiudizio, ha riferimento anche ai giudici speciali, almeno per tutto il periodo nel quale tali giudici esercitano le loro funzioni e con riguardo a tutte le attivita' che concorrono al retto svolgimento di esse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte