Sentenza 60/1969 (ECLI:IT:COST:1969:60)
Massima numero 3222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 03/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 60/69 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - INDIPENDENZA DEI GIUDICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GIUDICI SPECIALI - PROFILI.
SENT. 60/69 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - INDIPENDENZA DEI GIUDICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GIUDICI SPECIALI - PROFILI.
Testo
Costituiscono requisiti essenziali dell'indipendenza dei giudici speciali sia l'assenza di vincoli di soggezione formale o sostanziale ad altri organi, sia la garanzia della inamovibilita'. Questa risulta, non gia' dall'analogia degli istituti a tal fine preveduti per i giudici ordinari, ma dalla predeterminazione legislativa della durata dell'ufficio e dalla espressa previsione delle cause obiettive di incompatibilita' e di decadenza, non dipendenti da valutazioni rimesse alla discrezionalita' di superiori gerarchici, nell'esercizio di poteri organizzativi e disciplinari. A garanzia della indipendenza dei detti giudici speciali e' necessario altresi' che l'ordinamento ne tuteli la liberta' ed autonomia di decisione nei confronti degli atti provenienti dallo stesso dicastero o dalla stesso ufficio sopra o sottordinato, e ne disciplini, nei casi di incompatibilita' l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'astensione o la ricusazione con la possibilita' della reintegrazione dell'organo giudicante.
Costituiscono requisiti essenziali dell'indipendenza dei giudici speciali sia l'assenza di vincoli di soggezione formale o sostanziale ad altri organi, sia la garanzia della inamovibilita'. Questa risulta, non gia' dall'analogia degli istituti a tal fine preveduti per i giudici ordinari, ma dalla predeterminazione legislativa della durata dell'ufficio e dalla espressa previsione delle cause obiettive di incompatibilita' e di decadenza, non dipendenti da valutazioni rimesse alla discrezionalita' di superiori gerarchici, nell'esercizio di poteri organizzativi e disciplinari. A garanzia della indipendenza dei detti giudici speciali e' necessario altresi' che l'ordinamento ne tuteli la liberta' ed autonomia di decisione nei confronti degli atti provenienti dallo stesso dicastero o dalla stesso ufficio sopra o sottordinato, e ne disciplini, nei casi di incompatibilita' l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'astensione o la ricusazione con la possibilita' della reintegrazione dell'organo giudicante.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte