Sentenza 60/1969 (ECLI:IT:COST:1969:60)
Massima numero 3222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  27/03/1969;  Decisione del  27/03/1969
Deposito del 03/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3221  3223  15548


Titolo
SENT. 60/69 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - INDIPENDENZA DEI GIUDICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GIUDICI SPECIALI - PROFILI.

Testo
Costituiscono requisiti essenziali dell'indipendenza dei giudici speciali sia l'assenza di vincoli di soggezione formale o sostanziale ad altri organi, sia la garanzia della inamovibilita'. Questa risulta, non gia' dall'analogia degli istituti a tal fine preveduti per i giudici ordinari, ma dalla predeterminazione legislativa della durata dell'ufficio e dalla espressa previsione delle cause obiettive di incompatibilita' e di decadenza, non dipendenti da valutazioni rimesse alla discrezionalita' di superiori gerarchici, nell'esercizio di poteri organizzativi e disciplinari. A garanzia della indipendenza dei detti giudici speciali e' necessario altresi' che l'ordinamento ne tuteli la liberta' ed autonomia di decisione nei confronti degli atti provenienti dallo stesso dicastero o dalla stesso ufficio sopra o sottordinato, e ne disciplini, nei casi di incompatibilita' l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'astensione o la ricusazione con la possibilita' della reintegrazione dell'organo giudicante.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte