Sentenza 60/1969 (ECLI:IT:COST:1969:60)
Massima numero 3223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 03/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 60/69 C. GIURISDIZIONI SPECIALI - INTENDENTE DI FINANZA - NATURA - ORGANO PERIFERICO DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPETENZA IN MATERIA DI TRASGRESSIONI COLPITE DA SANZIONI PENALI PECUNIARIE - NATURA GIURISDIZIONALE - SUA STRETTA COORDINAZIONE CON LA FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA - DUPLICE VESTE DELL'ORGANO - PREGIUDIZIO PER L'IMPARZIALITA' E L'INDIPENDENZA DELL'INTENDENTE QUALE GIUDICE SPECIALE.
SENT. 60/69 C. GIURISDIZIONI SPECIALI - INTENDENTE DI FINANZA - NATURA - ORGANO PERIFERICO DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPETENZA IN MATERIA DI TRASGRESSIONI COLPITE DA SANZIONI PENALI PECUNIARIE - NATURA GIURISDIZIONALE - SUA STRETTA COORDINAZIONE CON LA FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA - DUPLICE VESTE DELL'ORGANO - PREGIUDIZIO PER L'IMPARZIALITA' E L'INDIPENDENZA DELL'INTENDENTE QUALE GIUDICE SPECIALE.
Testo
Ai requisiti della indipendenza dei giudici speciali non risponde la figura dell'Intendente di finanza, cui gli artt. 21, primo comma e 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, attribuiscono la potesta' giurisdizionale penale in materia di contravvenzioni finanziarie punite con la sanzione dell'ammenda. L'esercizio di detta potesta' risulta infatti disciplinato, nell'ordinamento, con carattere non di autonomia ma di complementarieta' e di inscindibile coordinazione con i compiti amministrativi istituzionali, i quali, manifestandosi nel sistema con vincoli di subordinazione organica e funzionale nei confronti degli organi centrali dell'Amministrazione, escludono, a favore dell'Intendente, la garanzia di imparzialita' del giudice.
Ai requisiti della indipendenza dei giudici speciali non risponde la figura dell'Intendente di finanza, cui gli artt. 21, primo comma e 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, attribuiscono la potesta' giurisdizionale penale in materia di contravvenzioni finanziarie punite con la sanzione dell'ammenda. L'esercizio di detta potesta' risulta infatti disciplinato, nell'ordinamento, con carattere non di autonomia ma di complementarieta' e di inscindibile coordinazione con i compiti amministrativi istituzionali, i quali, manifestandosi nel sistema con vincoli di subordinazione organica e funzionale nei confronti degli organi centrali dell'Amministrazione, escludono, a favore dell'Intendente, la garanzia di imparzialita' del giudice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte