Sentenza 78/2020 (ECLI:IT:COST:2020:78)
Massima numero 42533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  09/03/2020;  Decisione del  09/03/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  42528  42529  42530  42531  42532  42534  42535  42536  42537


Titolo
Sanità pubblica - Misure in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Applicazione delle misure adottate - Trasmissione, da parte delle Regioni, di una relazione al Tavolo di verifica per gli adempimenti regionali, anche ai fini e per gli effetti dell'erogazione della quota di finanziamento del Servizio sanitario regionale (SSN) - Previsione che le Regioni speciali e le Province autonome relazionano al suddetto Tavolo sullo stato di applicazione delle suddette misure - Ricorso della Regione Lazio e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Lamentata irragionevolezza, difetto di proporzionalità, nonché violazione dei principi di buon andamento, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, dell'autonomia finanziaria regionale e di quella statutaria, con particolare riferimento alla tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost.; e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento complessivamente agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, in combinato con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, 119, secondo comma e 120, secondo comma, Cost., agli artt. 8, n. 1) (in relazione agli artt. 4, n. 7, e 9, n. 10), 16, al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'art. 79), agli artt. 103, 104 e 107 e 79 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.lgs. n. 268 del 1992 e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014 - dell'art. 1, comma 866, della legge n. 145 del 2018. La disposizione impugnata - in base alla quale le Regioni a statuto ordinario trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'art. 12 dell'intesa del 23 marzo 2005 una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 865, trasmissione che costituisce adempimento rilevante ai fini della erogazione della quota cosiddetta premiale del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato; mentre quelle a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865 - non è del tutto innovativa, poiché amplia un obbligo di trasmissione già disposto dall'art. 41, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, rispetto alla cui struttura aggiunge unicamente l'obbligo della trasmissione di una relazione, senza farne in alcun modo discendere le conseguenze in ordine al riconoscimento per intero della quota di indennità di risultato, ma con l'obiettivo di conseguire a livello nazionale puntuali informazioni sul rispetto degli impegni assunti a livello europeo. Non si può pertanto ritenere che la norma difetti di proporzionalità e ragionevolezza; nemmeno fondate sono le altre censure relative alla violazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, che non può costituire limite assoluto all'esercizio della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica; né quelle relative al mancato rispetto dell'intermediazione del procedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, perché la norma impugnata appresta una misura di reazione a una (ipotetica) situazione di mancato rispetto dei tempi di pagamento di necessaria omogeneità su base nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2019 e n. 272 del 2015).

Il carattere finalistico che caratterizza l'azione di coordinamento dinamico della finanza pubblica - per sua natura spesso eccedente le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali - giustifica l'esigenza che, in determinate ipotesi, il legislatore statale possa collocare a livello centrale anche poteri puntuali di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo, qualora sia indispensabile per la finalità di coordinamento. In questo caso, anche norme puntuali possono essere ricondotte nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica, finalità che porta ad escludere che in relazione a tali specifiche fattispecie possa invece formalisticamente invocarsi, per sostenerne l'illegittimità costituzionale, la logica della norma di dettaglio. (Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2015 e n. 229 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 866

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 2

Costituzione  art. 120  co. 2

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 103

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art.   

 15/10/2014  n.   art.   Accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano