Sentenza 60/1969 (ECLI:IT:COST:1969:60)
Massima numero 15548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  27/03/1969;  Decisione del  27/03/1969
Deposito del 03/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3221  3222  3223


Titolo
SENT. 60/69 D. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - INDIPENDENZA DEI GIUDICI SPECIALI - INTENDENTE DI FINANZA - DIFETTO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA' GIUSTIFICAZIONE.

Testo
All'Intendente di finanza, organo investito di funzioni di giudice monocratico, ma avulso dall'ordine giudiziario e da ogni apparato che non sia propriamente amministrativo, appaiono inapplicabili le norme del codice di procedura penale concernenti l'astensione e la ricusazione del giudice. Al riguardo non ha rilevanza la facolta', disciplinata dall'art. 45 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, di delegare l'esercizio della potesta' giurisdizionale penale ad altro funzionario o ne avochi a se' l'esercizio, nel caso che l'incompatibilita' colpisca quest'ultimo, giacche' la persistenza del vincolo gerarchico, nell'ambito dello stesso ufficio, esclude egualmente la garanzia di obiettivita' che la legge persegue. In contrasto con i requisiti predetti sotto l'aspetto della necessaria garanzia di superiorita' del giudice rispetto agli interessi in contestazione, e' altresi' consentito che l'intendente esplichi la funzione giurisdizionale sulla base di accertamenti e di valutazioni compiute da funzionari alle sue dipendenze, in conformita' di istruzioni da lui stesso emanate o da istruzioni superiori ricevute per suo tramite, e gli e' inoltre attribuito il compito di perseguire nel giudizio che segue alla impugnativa di una sua decisione, i crediti erariali connessi a violazioni contravvenzionali di sua competenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 108  co. 2

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte