Sentenza 61/1969 (ECLI:IT:COST:1969:61)
Massima numero 3224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 03/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 61/69. INDUSTRIA E COMMERCIO - DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ARTT. 5, LETT. F, 6 E 10 - SOSTANZE COLORATE ARTIFICIALMENTE - DIVIETO DI IMPIEGO SE LA COLORAZIONE NON E' AUTORIZZATA O NON CONFORME ALLE NORME PRESCRITTE - ELENCAZIONE CON DECRETO MINISTERIALE DEI COLORI AUTORIZZATI E DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' D'USO - SANZIONI PER L'INOSSERVANZA - FONDAMENTO NELLA LEGGE E NON NELL'ATTO AMMINISTRATIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLE PENE - INSUSSITENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 61/69. INDUSTRIA E COMMERCIO - DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ARTT. 5, LETT. F, 6 E 10 - SOSTANZE COLORATE ARTIFICIALMENTE - DIVIETO DI IMPIEGO SE LA COLORAZIONE NON E' AUTORIZZATA O NON CONFORME ALLE NORME PRESCRITTE - ELENCAZIONE CON DECRETO MINISTERIALE DEI COLORI AUTORIZZATI E DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' D'USO - SANZIONI PER L'INOSSERVANZA - FONDAMENTO NELLA LEGGE E NON NELL'ATTO AMMINISTRATIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLE PENE - INSUSSITENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, lett. f, 6 e 10 della legge 30 aprile 1962 n. 283 sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma della Costituzione, sotto il profilo che l'art. 10 prescrivendo che il Ministro della Sanita', non soltanto approva, con suo decreto, l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari, ma determina altresi' i casi di impiego e le "modalita' d'uso" dei coloranti, ha consentito che, con decreto ministeriale del 19 gennaio 1963, siano state emanate le norme secondo le quali gli alimenti colorati artificialmente debbono recare sulla confezione - o, se venduti sfusi, sul cartello denominate l'alimento - la dicitura: "colorato con..... seguita dalla denominazione, o dal numero del - o dei - coloranti impiegati" (art. 3). Poiche' il contravventore a questa disposizione, e' punito a termini dell'art. 6 della legge sopraindicata, la sanzione penale verrebbe comminata per un precetto posto in essere da un atto amministrativo, anziche' dalla legge, con violazione quindi dell'art. 25 della Costituzione, per cui nessuno puo' essere punito se non in forza della legge. Al contrario, sta di fatto che l'art. 5, lettera f, della legge n. 283 del 1962 contiene non soltanto il divieto di usare sostanze coloranti non autorizzate, ma anche l'obbligo della indicazione "a caratteri chiari ben leggibili" della colorazione. L'art. 3 del decreto ministeriale 19 gennaio 1963, prescrivendo quanto innanzi specificato non ha creato affatto un obbligo nuovo o diverso, ma si e' limitato a dare dettagli, sicche' il precetto penale e' dettato dalla norma di legge e non dall'atto amministrativo.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, lett. f, 6 e 10 della legge 30 aprile 1962 n. 283 sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma della Costituzione, sotto il profilo che l'art. 10 prescrivendo che il Ministro della Sanita', non soltanto approva, con suo decreto, l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari, ma determina altresi' i casi di impiego e le "modalita' d'uso" dei coloranti, ha consentito che, con decreto ministeriale del 19 gennaio 1963, siano state emanate le norme secondo le quali gli alimenti colorati artificialmente debbono recare sulla confezione - o, se venduti sfusi, sul cartello denominate l'alimento - la dicitura: "colorato con..... seguita dalla denominazione, o dal numero del - o dei - coloranti impiegati" (art. 3). Poiche' il contravventore a questa disposizione, e' punito a termini dell'art. 6 della legge sopraindicata, la sanzione penale verrebbe comminata per un precetto posto in essere da un atto amministrativo, anziche' dalla legge, con violazione quindi dell'art. 25 della Costituzione, per cui nessuno puo' essere punito se non in forza della legge. Al contrario, sta di fatto che l'art. 5, lettera f, della legge n. 283 del 1962 contiene non soltanto il divieto di usare sostanze coloranti non autorizzate, ma anche l'obbligo della indicazione "a caratteri chiari ben leggibili" della colorazione. L'art. 3 del decreto ministeriale 19 gennaio 1963, prescrivendo quanto innanzi specificato non ha creato affatto un obbligo nuovo o diverso, ma si e' limitato a dare dettagli, sicche' il precetto penale e' dettato dalla norma di legge e non dall'atto amministrativo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte