Sentenza 62/1969 (ECLI:IT:COST:1969:62)
Massima numero 3225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  27/03/1969;  Decisione del  27/03/1969
Deposito del 03/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3226


Titolo
SENT. 62/69 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DELL'ART. 578 COD. PEN. (INFANTICIDIO PER CAUSA D'ONORE) PROMOSSO NEL CORSO DI PROCEDIMENTO PENALE PER DIVERSO REATO AI FINI DI ESCLUDERE DAL BENEFICIO DELL'AMNISTIA (ART. 6 D.P.R. 4 GIUGNO 1966, N. 332) - PERSISTENZA DEGLI EFFETTI FAVOREVOLI DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA PRONUNZIATA IN APPLICAZIONE DI NORMA INCOSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DELL'ART. 578 C.P..

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 578 cod. pen., sull'infanticidio per causa d'onore, per il quale siasi avuta una sentenza irrevocabile di condanna, sollevata nel corso di procedimento penale per diverso reato, ai fini di escludere per quest'ultimo l'applicazione dell'amnistia di cui all'art. 6 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332. Infatti, pur ammesso - in ipotesi - che la Corte, nel presupposto che il precedente penale non sia di ostacolo all'applicazione dell'amnistia, affermasse l'illegittimita' della norma incriminatrice dell'infanticidio per causa d'onore, la precedente condanna non potrebbe mai essere di ostacolo alla concessione del beneficio nel giudizio pendente per il diverso reato. Tale condanna, e', infatti, coperta dal giudicato, ed i suoi effetti meno gravi per il reo rispetto a quelli che l'ordinamento comporterebbe in conseguenza della pronunzia della Corte, non potrebbero certo essere gravati in conseguenza di quest'ultima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30  co. 3

Altri parametri e norme interposte