Sentenza 62/1969 (ECLI:IT:COST:1969:62)
Massima numero 3226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 03/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3225
Titolo
SENT. 62/69 B. CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA DICHIARATIVA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRECEDENTE SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PENALI (ART. 30, ULTIMO COMMA, LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87) - E' LIMITATA AGLI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI.
SENT. 62/69 B. CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA DICHIARATIVA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRECEDENTE SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PENALI (ART. 30, ULTIMO COMMA, LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87) - E' LIMITATA AGLI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI.
Testo
Per l'art. 30, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, cessano gli effetti penali della sentenza irrevocabile di condanna pronunziata in applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale. Gli effetti penali che vanno a cadere sono, pero', quelli pregiudizievoli, non quelli favorevoli.
Per l'art. 30, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, cessano gli effetti penali della sentenza irrevocabile di condanna pronunziata in applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale. Gli effetti penali che vanno a cadere sono, pero', quelli pregiudizievoli, non quelli favorevoli.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 30