Sentenza 63/1969 (ECLI:IT:COST:1969:63)
Massima numero 3227
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 03/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 63/69. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - NOMINA DI SINDACO DEL CONSORZIO AGRARIO DI UDINE IN SOSTITUZIONE DI ALTRO GIA' DESIGNATO (EX ART. 44 DECR. LEGISL. 7 MAGGIO 1948, N. 1235) DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA - COMPETENZA DELLO STATO - FONDAMENTO - TRASFERIMENTO DI FUNZIONI STATALI ALLA REGIONE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE - LIMITI - D.P.R. 26 AGOSTO 1965, N. 1116, ART. 2.
SENT. 63/69. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - NOMINA DI SINDACO DEL CONSORZIO AGRARIO DI UDINE IN SOSTITUZIONE DI ALTRO GIA' DESIGNATO (EX ART. 44 DECR. LEGISL. 7 MAGGIO 1948, N. 1235) DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA - COMPETENZA DELLO STATO - FONDAMENTO - TRASFERIMENTO DI FUNZIONI STATALI ALLA REGIONE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE - LIMITI - D.P.R. 26 AGOSTO 1965, N. 1116, ART. 2.
Testo
In coerenza agli scopi della istituzione e della autonomia particolare della Regione Friuli-Venezia Giulia il trasferimento alla Regione delle attribuzioni esercitate nel territorio della stessa dagli organi dello Stato in materia di agricoltura e foreste (di cui all'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale emanate con D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116) ha avuto riguardo soltanto alle funzioni di interesse esclusivamente regionale. Da tale trasferimento pertanto (come anche specificatamente chiarito dallo stesso art. 2) devono ritenersi escluse le attribuzioni esercitate localmente dallo Stato nel suo esclusivo interesse. E poiche', in considerazione, appunto, dell'affidamento, ancora attuale, ai consorzi provinciali agrari (pur trattandosi di societa' private cooperative) di compiti di interesse statale (cfr. art. 2, n. 8, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento di tali consorzi) l'art. 44 dello stesso decreto legislativo stabilisce che i collegi sindacali dei consorzi siano integrati nella loro composizione da tre sindaci effettivi rispettivamente nominati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, da quello del tesoro e da quello della previdenza sociale, spetta allo Stato e non alla Regione provvedere, riguardo al consorzio agrario provinciale di Udine, in seguito al decesso di componente del collegio sindacale, gia' designato dal Ministero dell'agricoltura, alla nomina del sindaco destinato a succedergli. Con conseguente rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione. Cfr.: sentenze nn. 4/1964, 58/1958 e 34/1961.
In coerenza agli scopi della istituzione e della autonomia particolare della Regione Friuli-Venezia Giulia il trasferimento alla Regione delle attribuzioni esercitate nel territorio della stessa dagli organi dello Stato in materia di agricoltura e foreste (di cui all'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale emanate con D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116) ha avuto riguardo soltanto alle funzioni di interesse esclusivamente regionale. Da tale trasferimento pertanto (come anche specificatamente chiarito dallo stesso art. 2) devono ritenersi escluse le attribuzioni esercitate localmente dallo Stato nel suo esclusivo interesse. E poiche', in considerazione, appunto, dell'affidamento, ancora attuale, ai consorzi provinciali agrari (pur trattandosi di societa' private cooperative) di compiti di interesse statale (cfr. art. 2, n. 8, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento di tali consorzi) l'art. 44 dello stesso decreto legislativo stabilisce che i collegi sindacali dei consorzi siano integrati nella loro composizione da tre sindaci effettivi rispettivamente nominati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, da quello del tesoro e da quello della previdenza sociale, spetta allo Stato e non alla Regione provvedere, riguardo al consorzio agrario provinciale di Udine, in seguito al decesso di componente del collegio sindacale, gia' designato dal Ministero dell'agricoltura, alla nomina del sindaco destinato a succedergli. Con conseguente rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione. Cfr.: sentenze nn. 4/1964, 58/1958 e 34/1961.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 07/05/1948
n. 1235
art. 44