Ordinanza 65/1969 (ECLI:IT:COST:1969:65)
Massima numero 3229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  27/03/1969;  Decisione del  27/03/1969
Deposito del 03/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 65/69. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI E AUTOSTRADALI - LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729, ART. 9, PRIMO COMMA, E LEGGE 25 GIUGNO 1865, N. 2359, ART. 46, TERZO COMMA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 6 AGOSTO 1967, N. 765 - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Qualora, prima della pronuncia della Corte costituzionale in ordine alla legittimita' di una norma, sopravvenga altra legge modificativa della norma impugnata si rende necessario che gli atti siano rimessi al giudice a quo perche' esamini, alla stregua delle nuove disposizioni, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. (Nella specie era stato impugnato l'art. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729; e successivamente era entrata in vigore la legge 6 agosto 1967, n. 765 che, con l'art. 19, aveva modificato il citato art. 9).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte