Ordinanza 67/1969 (ECLI:IT:COST:1969:67)
Massima numero 3231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 03/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 67/69. PROCESSO PENALE - SANATORIA DELLE NULLITA' VERIFICATESI NEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - COD. PROC. PEN., ART. 422 - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 67/69. PROCESSO PENALE - SANATORIA DELLE NULLITA' VERIFICATESI NEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - COD. PROC. PEN., ART. 422 - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 422 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanatoria della nullita' di cui all'art. 412, in relazione al precedente art. 408 dello stesso codice, nei confronti dell'offeso dal reato, essendo stata la norma dichiarata illegittima con la sentenza n. 132 del 1968.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 422 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanatoria della nullita' di cui all'art. 412, in relazione al precedente art. 408 dello stesso codice, nei confronti dell'offeso dal reato, essendo stata la norma dichiarata illegittima con la sentenza n. 132 del 1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte