Sentenza 69/1969 (ECLI:IT:COST:1969:69)
Massima numero 3235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 09/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 69/69. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO IN AGRICOLTURA - T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 215 - INTERPRETAZIONE - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 69/69. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO IN AGRICOLTURA - T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 215 - INTERPRETAZIONE - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In base alla legislazione vigente prima della emanazione del nuovo T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i proprietari, i mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, ossia la categoria di persone indicate nella lett. b dell'art. 1 del R.D.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, avevano diritto alla indennita' per invalidita' permanente totale o parziale con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione della invalidita' temporanea e non dal giorno dell'infortunio. Tale essendo lo stato della passata legislazione - nelle conclusioni cui la Corte e' pervenuta attraverso la interpretazione della dizione "con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennita' per inabilita' temporanea", usata dall'art. 24 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 - e' evidente che l'art. 215 del citato nuovo T.U. del 1965, la' dove dispone che la rendita per invalidita' permanente dovuta per gli infortuni in agricoltura decorre "dal giorno successivo a quello della cessazione della inabilita' temporanea assoluta" non peggiora il trattamento assicurativo spettante alla suddetta categoria di assistiti dall'I.N.A.I.L.. Pertanto l'art. 215 non si rivela in contrasto con l'art. 30, terzo comma, della legge delega 19 gennaio 1963, n. 15, nella parte in cui dispone: "Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione od il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari dell'assicurazione", e, conseguentemente, non e' fondata la denunciata violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione da parte del legislatore delegato.
In base alla legislazione vigente prima della emanazione del nuovo T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i proprietari, i mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, ossia la categoria di persone indicate nella lett. b dell'art. 1 del R.D.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, avevano diritto alla indennita' per invalidita' permanente totale o parziale con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione della invalidita' temporanea e non dal giorno dell'infortunio. Tale essendo lo stato della passata legislazione - nelle conclusioni cui la Corte e' pervenuta attraverso la interpretazione della dizione "con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennita' per inabilita' temporanea", usata dall'art. 24 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 - e' evidente che l'art. 215 del citato nuovo T.U. del 1965, la' dove dispone che la rendita per invalidita' permanente dovuta per gli infortuni in agricoltura decorre "dal giorno successivo a quello della cessazione della inabilita' temporanea assoluta" non peggiora il trattamento assicurativo spettante alla suddetta categoria di assistiti dall'I.N.A.I.L.. Pertanto l'art. 215 non si rivela in contrasto con l'art. 30, terzo comma, della legge delega 19 gennaio 1963, n. 15, nella parte in cui dispone: "Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione od il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari dell'assicurazione", e, conseguentemente, non e' fondata la denunciata violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione da parte del legislatore delegato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 19/01/1963
n. 15
art. 0