Sentenza 71/1969 (ECLI:IT:COST:1969:71)
Massima numero 3238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 09/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3237
Titolo
SENT. 71/69 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - D.L.LGT. 11 FEBBRAIO 1917, N. 249, RECANTE NORME PER LA REPRESSIONE DELL'ABIGEATO E DEL PASCOLO ABUSIVO NELLE PROVINCIE DELL'ITALIA MERIDIONALE E DELLA SICILIA - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN UN AMBITO TERRITORIALE SUFFICIENTEMENTE DELIMITATO - GIUSTIFICAZIONE NELLA DIVERSITA' DI SITUAZIONI E DI ASPETTI DELLA VITA SOCIALE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 71/69 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - D.L.LGT. 11 FEBBRAIO 1917, N. 249, RECANTE NORME PER LA REPRESSIONE DELL'ABIGEATO E DEL PASCOLO ABUSIVO NELLE PROVINCIE DELL'ITALIA MERIDIONALE E DELLA SICILIA - APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN UN AMBITO TERRITORIALE SUFFICIENTEMENTE DELIMITATO - GIUSTIFICAZIONE NELLA DIVERSITA' DI SITUAZIONI E DI ASPETTI DELLA VITA SOCIALE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del decreto legge luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante "Norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia", che denuncia la violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, sul rilievo che l'efficacia delle disposizioni del decreto e la loro applicazione risultano limitate ad "alcune ed incerte provincie italiane". Per quanto attiene al territorio nel quale trovano applicazione le norme in esame e' agevole osservare che esso risulta dalla locuzione "provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia" espressamente adottata sia nel titolo che nella lettera dell'art. 1 del decreto citato, locuzione, gia' usata in altri provvedimenti legislativi, che e' di per se' sufficiente a delimitare l'ambito territoriale delle norme in questione. Ne' sussiste violazione del principio di eguaglianza nel fatto che il decreto si applichi in alcune provincie e non in tutto il territorio nazionale, ben potendo il legislatore emanare una disciplina normativa differenziata quando questa e' obiettivamente giustificata da diversita' di situazioni e differenti aspetti della vita sociale che razionalmente ne determinano l'adozione; e nella specie le norme in esame trovano logica ed adeguata giustificazione nelle speciali situazioni di alcune regioni italiane in cui la peculiare conformazione dei luoghi, in prevalenza impervi e scarsamente popolati ove l'allevamento del bestiame continua ad essere praticato in notevole misura con il tradizionale sistema della pastorizia, nonche' speciali situazioni locali e condizioni sociali di coloro che a tali attivita' si dedicano, hanno favorito in modo particolare, piu' che nel restante territorio nazionale, l'incremento e la maggiore gravita' dei reati dell'abigeato e del pascolo abusivo.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del decreto legge luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante "Norme per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia", che denuncia la violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, sul rilievo che l'efficacia delle disposizioni del decreto e la loro applicazione risultano limitate ad "alcune ed incerte provincie italiane". Per quanto attiene al territorio nel quale trovano applicazione le norme in esame e' agevole osservare che esso risulta dalla locuzione "provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia" espressamente adottata sia nel titolo che nella lettera dell'art. 1 del decreto citato, locuzione, gia' usata in altri provvedimenti legislativi, che e' di per se' sufficiente a delimitare l'ambito territoriale delle norme in questione. Ne' sussiste violazione del principio di eguaglianza nel fatto che il decreto si applichi in alcune provincie e non in tutto il territorio nazionale, ben potendo il legislatore emanare una disciplina normativa differenziata quando questa e' obiettivamente giustificata da diversita' di situazioni e differenti aspetti della vita sociale che razionalmente ne determinano l'adozione; e nella specie le norme in esame trovano logica ed adeguata giustificazione nelle speciali situazioni di alcune regioni italiane in cui la peculiare conformazione dei luoghi, in prevalenza impervi e scarsamente popolati ove l'allevamento del bestiame continua ad essere praticato in notevole misura con il tradizionale sistema della pastorizia, nonche' speciali situazioni locali e condizioni sociali di coloro che a tali attivita' si dedicano, hanno favorito in modo particolare, piu' che nel restante territorio nazionale, l'incremento e la maggiore gravita' dei reati dell'abigeato e del pascolo abusivo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte