Sentenza 72/1969 (ECLI:IT:COST:1969:72)
Massima numero 3239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 09/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 72/69 A. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' - OGGETTO - QUESTIONI PROPOSTE NEI CONFRONTI DI ATTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 72/69 A. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' - OGGETTO - QUESTIONI PROPOSTE NEI CONFRONTI DI ATTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 (approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni) i decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, nn. 1405, 1406, 1407 e 1409 e 28 dicembre 1957, n. 1408 (rinnovo delle concessioni a varie societa' telefoniche) e il Decreto del ministro delle poste e telecomunicazioni 24 aprile 1964 (approvazione delle tariffe per le reti telefoniche urbane) pubblicato nella Gazz. Uff. n. 104 del 28 aprile 1964 non hanno forza di legge. Pertanto, in virtu' dell'art. 134 della Costituzione, le norme in essi contenute non sono impugnabili davanti alla Corte costituzionale. Le questioni di legittimita' costituzionale proposte nei loro confronti vanno dichiarate inammissibili.
Il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 (approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni) i decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, nn. 1405, 1406, 1407 e 1409 e 28 dicembre 1957, n. 1408 (rinnovo delle concessioni a varie societa' telefoniche) e il Decreto del ministro delle poste e telecomunicazioni 24 aprile 1964 (approvazione delle tariffe per le reti telefoniche urbane) pubblicato nella Gazz. Uff. n. 104 del 28 aprile 1964 non hanno forza di legge. Pertanto, in virtu' dell'art. 134 della Costituzione, le norme in essi contenute non sono impugnabili davanti alla Corte costituzionale. Le questioni di legittimita' costituzionale proposte nei loro confronti vanno dichiarate inammissibili.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte