Sentenza 72/1969 (ECLI:IT:COST:1969:72)
Massima numero 3239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/03/1969;  Decisione del  27/03/1969
Deposito del 09/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3240  3241  3242  3243  3244


Titolo
SENT. 72/69 A. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' - OGGETTO - QUESTIONI PROPOSTE NEI CONFRONTI DI ATTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 (approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni) i decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, nn. 1405, 1406, 1407 e 1409 e 28 dicembre 1957, n. 1408 (rinnovo delle concessioni a varie societa' telefoniche) e il Decreto del ministro delle poste e telecomunicazioni 24 aprile 1964 (approvazione delle tariffe per le reti telefoniche urbane) pubblicato nella Gazz. Uff. n. 104 del 28 aprile 1964 non hanno forza di legge. Pertanto, in virtu' dell'art. 134 della Costituzione, le norme in essi contenute non sono impugnabili davanti alla Corte costituzionale. Le questioni di legittimita' costituzionale proposte nei loro confronti vanno dichiarate inammissibili.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte