Sentenza 72/1969 (ECLI:IT:COST:1969:72)
Massima numero 3240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/03/1969;  Decisione del  27/03/1969
Deposito del 09/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3239  3241  3242  3243  3244


Titolo
SENT. 72/69 B. TELECOMUNICAZIONI - R.D. 27 FEBBRAIO 1936, N. 645, ART. 1 - SERVIZIO TELEFONICO - GESTIONE IN REGIME DI MONOPOLIO - TARIFFE TELEFONICHE EX ART. 232 DEL DECRETO - NATURA DI PRESTAZIONI IMPOSTE - ESTENSIONE DELLA RISERVA DI LEGGE DI CUI ALL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Poiche', in base all'art. 1 della legge postale e delle telecomunicazioni (r.d. 27 febbraio 1936, n. 645) il servizio telefonico e' gestito dalle societa' concessionarie in regime di monopolio, l'abbonamento telefonico e' un contratto al quale l'utente potrebbe non aderire solo privandosi di un bene di uso generale. Pertanto, le tariffe telefoniche approvate ai sensi dell'art. 232 del r.d. n. 645 del 1936 con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'industria e commercio, costituiscono delle "prestazioni imposte" a cui si estende la riserva di legge stabilita dall'art. 23 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte