Sentenza 72/1969 (ECLI:IT:COST:1969:72)
Massima numero 3242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/03/1969;  Decisione del  27/03/1969
Deposito del 09/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3239  3240  3241  3243  3244


Titolo
SENT. 72/69 D. SERVIZI PUBBLICI - DETERMINAZIONE PREZZI - TARIFFE TELEFONICHE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI - PERSISTENZA ANCHE DOPO IL D.P.R. 30 MARZO 1968, N. 626, RELATIVA AL C.I.P.

Testo
L'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1968, n. 626, va inteso nel senso che le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine alla determinazione della categoria di servizi per i quali il C.I.P. puo' esercitare le sue attribuzioni non riguardi le ipotesi in cui la fissazione delle tariffe sia prevista da una legge. La competenza esclusiva del C.I.P. in ordine alla fissazione dei prezzi dei servizi ed alla determinazione delle tariffe telefoniche e' rimasta quindi tale anche dopo la emanazione di quest'ultimo decreto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte