Oggetto del giudizio - Norma successivamente modificata su aspetti non centrali e in modo non satisfattivo - Permanenza della norma originaria, come novellata, quale oggetto del giudizio.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862, 863, della legge n. 145 del 2018, le modifiche intervenute successivamente all'instaurazione del giudizio, ad opera, per i commi 859 e 863, dell'art. 38-bis del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, e, per il comma 862, ad opera dell'art. 50, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, nonché, per il comma 859, anche dall'art. 1, comma 854, lett. a), della legge n. 160 del 2019, l'oggetto del giudizio dovrà tenere in considerazione il testo novellato, sul quale le questioni vanno trasferite. Le modifiche si appuntano infatti su aspetti non centrali delle disposizioni impugnate, comunque inidonei a ritenere soddisfatte le pretese della ricorrente. (Precedente citato: sentenza n. 44 del 2018).