Sentenza 72/1969 (ECLI:IT:COST:1969:72)
Massima numero 3243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 09/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 72/69 E. TELECOMUNICAZIONI - R.D. 27 FEBBRAIO 1936, N. 645, ART. 232 - FISSAZIONE DELLE TARIFFE TELEFONICHE - APPROVAZIONE GOVERNATIVA DELLE TARIFFE IN UNIFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL C.I.P.
SENT. 72/69 E. TELECOMUNICAZIONI - R.D. 27 FEBBRAIO 1936, N. 645, ART. 232 - FISSAZIONE DELLE TARIFFE TELEFONICHE - APPROVAZIONE GOVERNATIVA DELLE TARIFFE IN UNIFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL C.I.P.
Testo
Il potere conferito dall'art. 232 della legge postale e delle telecomunicazioni (r.d. 27 febbraio 1936, n. 645) circa l'approvazione delle tariffe telefoniche non puo' essere esercitato - ed in effetti non viene esercitato - dal Governo se non uniformandosi alle deliberazioni adottate dal C.I.P.
Il potere conferito dall'art. 232 della legge postale e delle telecomunicazioni (r.d. 27 febbraio 1936, n. 645) circa l'approvazione delle tariffe telefoniche non puo' essere esercitato - ed in effetti non viene esercitato - dal Governo se non uniformandosi alle deliberazioni adottate dal C.I.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte