Sentenza 72/1969 (ECLI:IT:COST:1969:72)
Massima numero 3244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/03/1969;  Decisione del  27/03/1969
Deposito del 09/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3239  3240  3241  3242  3243


Titolo
SENT. 72/69 F. SERVIZI PUBBLICI - DETERMINAZIONE DEI PREZZI - COMPETENZA DEL C.I.P. - NON INVADE LA SFERA DELLE VALUTAZIONI RISERVATE AL LEGISLATORE - SUO COLLEGAMENTO AD ELEMENTI DI NATURA TECNICA - FATTISPECIE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TELEFONICHE - R.D. 27 FEBBRAIO 1936, N. 645, ART. 232 - NON VIOLA LA RISERVA DI LEGGE EX ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Secondo quanto fu accertato, sia pure con riferimento ad altra norma costituzionale (art. 41 Cost.) con la sentenza n. 103 del 1957, i poteri attribuiti al C.I.P. riguardo alla determinazione dei prezzi non sconfinano in valutazioni riservate al legislatore, e restano collegati ad elementi di natura tecnica che ne circoscrivono l'ambito. Pertanto l'art. 232 della legge postale e delle telecomunicazioni, interpretato in collegamento con la vigente legislazione sulla determinazione dei prezzi dei servizi, non viola la riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte