Sentenza 72/1969 (ECLI:IT:COST:1969:72)
Massima numero 3244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 09/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 72/69 F. SERVIZI PUBBLICI - DETERMINAZIONE DEI PREZZI - COMPETENZA DEL C.I.P. - NON INVADE LA SFERA DELLE VALUTAZIONI RISERVATE AL LEGISLATORE - SUO COLLEGAMENTO AD ELEMENTI DI NATURA TECNICA - FATTISPECIE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TELEFONICHE - R.D. 27 FEBBRAIO 1936, N. 645, ART. 232 - NON VIOLA LA RISERVA DI LEGGE EX ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 72/69 F. SERVIZI PUBBLICI - DETERMINAZIONE DEI PREZZI - COMPETENZA DEL C.I.P. - NON INVADE LA SFERA DELLE VALUTAZIONI RISERVATE AL LEGISLATORE - SUO COLLEGAMENTO AD ELEMENTI DI NATURA TECNICA - FATTISPECIE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TELEFONICHE - R.D. 27 FEBBRAIO 1936, N. 645, ART. 232 - NON VIOLA LA RISERVA DI LEGGE EX ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo quanto fu accertato, sia pure con riferimento ad altra norma costituzionale (art. 41 Cost.) con la sentenza n. 103 del 1957, i poteri attribuiti al C.I.P. riguardo alla determinazione dei prezzi non sconfinano in valutazioni riservate al legislatore, e restano collegati ad elementi di natura tecnica che ne circoscrivono l'ambito. Pertanto l'art. 232 della legge postale e delle telecomunicazioni, interpretato in collegamento con la vigente legislazione sulla determinazione dei prezzi dei servizi, non viola la riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione.
Secondo quanto fu accertato, sia pure con riferimento ad altra norma costituzionale (art. 41 Cost.) con la sentenza n. 103 del 1957, i poteri attribuiti al C.I.P. riguardo alla determinazione dei prezzi non sconfinano in valutazioni riservate al legislatore, e restano collegati ad elementi di natura tecnica che ne circoscrivono l'ambito. Pertanto l'art. 232 della legge postale e delle telecomunicazioni, interpretato in collegamento con la vigente legislazione sulla determinazione dei prezzi dei servizi, non viola la riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte