Sentenza 73/1969 (ECLI:IT:COST:1969:73)
Massima numero 3245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 09/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 73/69. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - COMMISSIONI COMUNALI PER TRIBUTI LOCALI - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 25, TERZO COMMA - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.
SENT. 73/69. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - COMMISSIONI COMUNALI PER TRIBUTI LOCALI - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 25, TERZO COMMA - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.
Testo
Come la Corte costituzionale ha gia' avuto modo di affermare con la sentenza n. 6 del 29 gennaio 1969, e' da escludere che le Commissioni comunali per i tributi locali abbiano natura giurisdizionale, in quanto la disciplina positivamente dettata in ordine alla loro composizione ed al loro funzionamento, e soprattutto alla circostanza che, dopo esperita la procedura davanti alle Commissioni stesse, e' aperta la tutela giurisdizionale del contribuente dinanzi alla autorita' giurisdizionale ordinaria, per tutti i gradi, depongono nel senso che le anzidette Commissioni sono organi amministrativi: ne consegue che esse non sono legittimate a proporre questioni di legittimita' costituzionale.
Come la Corte costituzionale ha gia' avuto modo di affermare con la sentenza n. 6 del 29 gennaio 1969, e' da escludere che le Commissioni comunali per i tributi locali abbiano natura giurisdizionale, in quanto la disciplina positivamente dettata in ordine alla loro composizione ed al loro funzionamento, e soprattutto alla circostanza che, dopo esperita la procedura davanti alle Commissioni stesse, e' aperta la tutela giurisdizionale del contribuente dinanzi alla autorita' giurisdizionale ordinaria, per tutti i gradi, depongono nel senso che le anzidette Commissioni sono organi amministrativi: ne consegue che esse non sono legittimate a proporre questioni di legittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Costituzione
art. 136
co. 1
Altri parametri e norme interposte