Sentenza 74/1969 (ECLI:IT:COST:1969:74)
Massima numero 3249
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  27/03/1969;  Decisione del  27/03/1969
Deposito del 11/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3246  3247  3248


Titolo
SENT. 74/69 D. REGIONE SICILIANA - TUTELA DEL PAESAGGIO E CONSERVAZIONE DELLE ANTICHITA' E DELLE OPERE ARTISTICHE - LEGGE STATALE 28 SETTEMBRE 1966, N. 749, ART. 2 BIS - PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI AGRIGENTO - NON VIOLA L'ART. 14, LETT. N, DELLO STATUTO SPECIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - VALIDITA' DEL D.M. 16 MAGGIO 1968 NELLA DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DELLA VALLE DEI TEMPLI.

Testo
Non e' fondata (ved. massime precedenti) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a favore della citta' di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966), sollevata con ricorso della Regione siciliana. E va quindi respinta la censura, mossa dalla Regione con lo stesso ricorso, in sede di conflitto di attribuzione, circa la competenza del Ministro per la pubblica istruzione a emanare i provvedimenti di cui al detto articolo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte