Sentenza 75/1969 (ECLI:IT:COST:1969:75)
Massima numero 3250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 11/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 75/69 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 48, PRIMO COMMA, E 49, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE - FACOLTA' DEI COMUNI DI FAR DECORRERE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA, SE PIU' FAVOREVOLE, DALLE DATE GIA' FISSATE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI MIGLIORIA GENERICA - CONSEGUENZE - POSSIBILE APPLICAZIONE RETROATTIVA DELL'IMPOSTA ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL CONTRIBUTO.
SENT. 75/69 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 48, PRIMO COMMA, E 49, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE - FACOLTA' DEI COMUNI DI FAR DECORRERE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA, SE PIU' FAVOREVOLE, DALLE DATE GIA' FISSATE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI MIGLIORIA GENERICA - CONSEGUENZE - POSSIBILE APPLICAZIONE RETROATTIVA DELL'IMPOSTA ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON SOTTOPOSTI AL CONTRIBUTO.
Testo
La norma di cui all'art. 48, primo comma, della legge 5 marzo 1963, n. 246 (istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) non puo' intendersi nel senso che i Comuni abbiano facolta' di far coincidere la data di riferimento iniziale per il calcolo degli incrementi di valore ai fini della nuova imposta con quella gia' stabilita, agli stessi effetti, nelle delibere istitutive del contributo di miglioria generica: essa, letteralmente e logicamente, sta invece a significare che anche la data di applicazione dell'imposta puo' essere quella medesima che era stata a suo tempo determinata dal Comune nelle delibere istitutive del contributo di miglioria, in quanto questo e' tecnicamente il senso corretto dell'espressione ivi adoperata "fissare la decorrenza dell'imposta" e se improprieta' c'e' nel testo della legge, questa si incontra eventualmente nell'art. 49, ove si parla dell'incremento dei valori verificatosi "dalle date di decorrenza indicate nell'articolo precedente". Ed ulteriore argomento a favore di questa interpretazione si trae dal secondo comma dello stesso art. 48, che, tenendo fermi, ai fini dall'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore, oltre i valori gia' definiti, anche i pagamenti e le iscrizioni a ruolo effettuati agli effetti dell'applicazione del contributo di miglioria, presuppone che la nuova imposta sia applicabile a fatti intervenuti sotto il vigore del testo unico del 1931, e concretamente rilevanti per l'applicazione del contributo di miglioria generica.
La norma di cui all'art. 48, primo comma, della legge 5 marzo 1963, n. 246 (istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) non puo' intendersi nel senso che i Comuni abbiano facolta' di far coincidere la data di riferimento iniziale per il calcolo degli incrementi di valore ai fini della nuova imposta con quella gia' stabilita, agli stessi effetti, nelle delibere istitutive del contributo di miglioria generica: essa, letteralmente e logicamente, sta invece a significare che anche la data di applicazione dell'imposta puo' essere quella medesima che era stata a suo tempo determinata dal Comune nelle delibere istitutive del contributo di miglioria, in quanto questo e' tecnicamente il senso corretto dell'espressione ivi adoperata "fissare la decorrenza dell'imposta" e se improprieta' c'e' nel testo della legge, questa si incontra eventualmente nell'art. 49, ove si parla dell'incremento dei valori verificatosi "dalle date di decorrenza indicate nell'articolo precedente". Ed ulteriore argomento a favore di questa interpretazione si trae dal secondo comma dello stesso art. 48, che, tenendo fermi, ai fini dall'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore, oltre i valori gia' definiti, anche i pagamenti e le iscrizioni a ruolo effettuati agli effetti dell'applicazione del contributo di miglioria, presuppone che la nuova imposta sia applicabile a fatti intervenuti sotto il vigore del testo unico del 1931, e concretamente rilevanti per l'applicazione del contributo di miglioria generica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte