Sentenza 75/1969 (ECLI:IT:COST:1969:75)
Massima numero 3251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 11/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 75/69 B. IMPOSTE E TASSE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - LIMITI DERIVANTI ALLA LEGGE ORDINARIA - IMPOSIZIONE CON RIFERIMENTO ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA ESISTENTE IN UN MOMENTO ANTERIORE E RIVELATA DA FATTI PASSATI - LEGITTIMITA' - LIMITE - PRESUNZIONE CHE LA CAPACITA' PERMANGA AL MOMENTO DELLA IMPOSIZIONE - FATTISPECIE - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 25 - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - VIOLAZIONE DELL'ART. 53, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 75/69 B. IMPOSTE E TASSE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - LIMITI DERIVANTI ALLA LEGGE ORDINARIA - IMPOSIZIONE CON RIFERIMENTO ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA ESISTENTE IN UN MOMENTO ANTERIORE E RIVELATA DA FATTI PASSATI - LEGITTIMITA' - LIMITE - PRESUNZIONE CHE LA CAPACITA' PERMANGA AL MOMENTO DELLA IMPOSIZIONE - FATTISPECIE - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 25 - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - VIOLAZIONE DELL'ART. 53, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Con la sentenza n. 44 del 23 maggio 1966 la Corte costituzionale ebbe a ravvisare nel secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) una violazione del principio di cui al primo comma dell'art. 53 della Costituzione non gia' per il semplice motivo della retroattivita' della imposizione, ma per la dissociazione temporale che ne risultava tra capacita' contributiva e sottoposizione al tributo, del quale la norma dichiarata incostituzionale consentiva l'applicazione a "rapporti esauriti", senza che soccorresse "alcuna razionale presunzione che gli effetti economici dell'alienazione e del valore realizzato con essa" permangano "nella sfera patrimoniale del soggetto", data anche la imprevedibilita' dell'imposta: la stessa dottrina tributaristica, d'altronde, non aveva mancato di rilevare che una legge puo' colpire una capacita' contributiva esistente in un momento anteriore e rivelata da fatti passati, senza percio' solo violare l'art. 53, purche' vi sia una ragionevole presunzione che, nella normalita' dei casi, quella capacita' contributiva permanga al momento della imposizione.
Con la sentenza n. 44 del 23 maggio 1966 la Corte costituzionale ebbe a ravvisare nel secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) una violazione del principio di cui al primo comma dell'art. 53 della Costituzione non gia' per il semplice motivo della retroattivita' della imposizione, ma per la dissociazione temporale che ne risultava tra capacita' contributiva e sottoposizione al tributo, del quale la norma dichiarata incostituzionale consentiva l'applicazione a "rapporti esauriti", senza che soccorresse "alcuna razionale presunzione che gli effetti economici dell'alienazione e del valore realizzato con essa" permangano "nella sfera patrimoniale del soggetto", data anche la imprevedibilita' dell'imposta: la stessa dottrina tributaristica, d'altronde, non aveva mancato di rilevare che una legge puo' colpire una capacita' contributiva esistente in un momento anteriore e rivelata da fatti passati, senza percio' solo violare l'art. 53, purche' vi sia una ragionevole presunzione che, nella normalita' dei casi, quella capacita' contributiva permanga al momento della imposizione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte