Sentenza 75/1969 (ECLI:IT:COST:1969:75)
Massima numero 3252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 11/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 75/69 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ARTT. 48 E 49 - DIVERSITA' DELLA FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 25 DELLA STESSA LEGGE.
SENT. 75/69 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ARTT. 48 E 49 - DIVERSITA' DELLA FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 25 DELLA STESSA LEGGE.
Testo
La situazione prevista dagli artt. 48 e 49 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (istituzione di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) e' in parte diversa da quella che era regolata dal secondo comma dell'art. 25 della stessa legge, in quanto nella specie la retroattivita' inerisce alla sostituzione di un tributo precedente con l'altro, strutturato bensi' in modi sotto alcuni aspetti diversi, ma rispondente alla medesima funzione economico-sociale e diretto a colpire, con aliquote minori, gli stessi fatti produttivi di ricchezza del primo: non vi e' dubbio, infatti, che l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, storicamente e logicamente, deriva in linea diretta dal contributo di miglioria generica previsto dal testo unico sulla finanza locale, rappresentandone un ulteriore sviluppo e ammodernamento, mostrando chiaramente la legge de qua di considerare l'applicazione dell'un tributo alternativa rispetto all'applicazione dell'altro; e non vi e' dubbio, inoltre, che la disciplina dettata nelle disposizioni transitorie degli artt. 48, 49, 50, 51 e 52 tende a regolare il passaggio dall'uno all'altro tributo nei Comuni che il primo avessero applicato od intrapreso ad applicare.
La situazione prevista dagli artt. 48 e 49 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (istituzione di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili) e' in parte diversa da quella che era regolata dal secondo comma dell'art. 25 della stessa legge, in quanto nella specie la retroattivita' inerisce alla sostituzione di un tributo precedente con l'altro, strutturato bensi' in modi sotto alcuni aspetti diversi, ma rispondente alla medesima funzione economico-sociale e diretto a colpire, con aliquote minori, gli stessi fatti produttivi di ricchezza del primo: non vi e' dubbio, infatti, che l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, storicamente e logicamente, deriva in linea diretta dal contributo di miglioria generica previsto dal testo unico sulla finanza locale, rappresentandone un ulteriore sviluppo e ammodernamento, mostrando chiaramente la legge de qua di considerare l'applicazione dell'un tributo alternativa rispetto all'applicazione dell'altro; e non vi e' dubbio, inoltre, che la disciplina dettata nelle disposizioni transitorie degli artt. 48, 49, 50, 51 e 52 tende a regolare il passaggio dall'uno all'altro tributo nei Comuni che il primo avessero applicato od intrapreso ad applicare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte