Sentenza 78/2020 (ECLI:IT:COST:2020:78)
Massima numero 42536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
09/03/2020; Decisione del
09/03/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure.
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, della legge n. 145 del 2018, vanno ritenute ammissibili le censure lamentate dalla Regione Siciliana riferite agli artt. 3 e 97 Cost., per difetto di ragionevolezza e proporzionalità. La ricorrente ha sufficientemente motivato la ridondanza sulle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 859
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 862
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 863
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte