Sentenza 78/2020 (ECLI:IT:COST:2020:78)
Massima numero 42536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  09/03/2020;  Decisione del  09/03/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  42528  42529  42530  42531  42532  42533  42534  42535  42537


Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, della legge n. 145 del 2018, vanno ritenute ammissibili le censure lamentate dalla Regione Siciliana riferite agli artt. 3 e 97 Cost., per difetto di ragionevolezza e proporzionalità. La ricorrente ha sufficientemente motivato la ridondanza sulle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 859

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 862

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 863

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte