Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Negoziato per il raggiungimento dell'intesa tra lo Stato e la Regione - Relativo schema di legge - Emendamenti allo schema indicato - Coinvolgimento della Conferenza unificata - Omessa previsione - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Lamentata violazione dei principi di unità e leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento ai principi di unità e leale collaborazione, dell’art. 2, commi 1, 3 e 8, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, non prevede una nuova intesa con la regione interessata, in caso di emendamenti al relativo schema di disegno di legge. L’inapplicabilità dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni speciali comporta la non fondatezza di tutte le censure che la ricorrente avanza come potenziale richiedente l’autonomia differenziata: essa, infatti, risulta priva di una prerogativa costituzionale da far valere (a differenza delle regioni ordinarie, per le quali l’art. 116, terzo comma, Cost. configura una procedura attivabile, che compone il loro status costituzionale). Dunque, qualunque vizio avesse la legge impugnata, non si potrebbe tradurre nella lesione di una competenza costituzionale della Regione autonoma Sardegna.