Sentenza 75/1969 (ECLI:IT:COST:1969:75)
Massima numero 3253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 11/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 75/69 D. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ARTT. 48 E 49 - DESTINATARI - CERCHIA DI SOGGETTI PASSIVI PIU' LARGA DEI SOTTOPOSTI AL CONTRIBUTO DI MIGLIORIA GENERICA - PARZIALE COINCIDENZA DELLE DUE CATEGORIE - NON VIOLA L'ART. 53, PRIMO COMMA, COST. - GIUSTIFICAZIONE.
SENT. 75/69 D. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ARTT. 48 E 49 - DESTINATARI - CERCHIA DI SOGGETTI PASSIVI PIU' LARGA DEI SOTTOPOSTI AL CONTRIBUTO DI MIGLIORIA GENERICA - PARZIALE COINCIDENZA DELLE DUE CATEGORIE - NON VIOLA L'ART. 53, PRIMO COMMA, COST. - GIUSTIFICAZIONE.
Testo
Se e' vero che la cerchia dei soggetti passivi dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e' piu' larga di quella di coloro che erano sottoposti al contributo di miglioria generica, non e' meno vero, tuttavia, che questi ultimi vi sono certamente ricompresi, di guisa che, nei limiti entro cui vi ha coincidenza tra contribuenti soggetti alla nuova imposta e contribuenti gia' assoggettati al contributo, non sussiste violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione: da un lato, infatti, a differenza di quanto si riscontrava nel caso dell'art. 25, secondo comma, della stessa legge 5 marzo 1963, n. 246, non sarebbe possibile mettere in dubbio la piena prevedibilita' dell'onere di una imposizione, astrattamente prevista come possibile dal testo unico del 1931, quando ne fosse stata decisa la istituzione con deliberazioni comunali contro le quali gli interessati avevano a loro disposizione i ricorsi di cui all'art. 239 del testo unico; d'altro lato, la capacita' contributiva che deve permanere in capo al soggetto passivo della nuova imposta, subentrante retroattivamente al tributo precedentemente istituito, e' quella medesima - non solo astrattamente, quanto anche in concreto - sulla quale il contributo stesso per l'innanzi incideva.
Se e' vero che la cerchia dei soggetti passivi dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e' piu' larga di quella di coloro che erano sottoposti al contributo di miglioria generica, non e' meno vero, tuttavia, che questi ultimi vi sono certamente ricompresi, di guisa che, nei limiti entro cui vi ha coincidenza tra contribuenti soggetti alla nuova imposta e contribuenti gia' assoggettati al contributo, non sussiste violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione: da un lato, infatti, a differenza di quanto si riscontrava nel caso dell'art. 25, secondo comma, della stessa legge 5 marzo 1963, n. 246, non sarebbe possibile mettere in dubbio la piena prevedibilita' dell'onere di una imposizione, astrattamente prevista come possibile dal testo unico del 1931, quando ne fosse stata decisa la istituzione con deliberazioni comunali contro le quali gli interessati avevano a loro disposizione i ricorsi di cui all'art. 239 del testo unico; d'altro lato, la capacita' contributiva che deve permanere in capo al soggetto passivo della nuova imposta, subentrante retroattivamente al tributo precedentemente istituito, e' quella medesima - non solo astrattamente, quanto anche in concreto - sulla quale il contributo stesso per l'innanzi incideva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte