Sentenza 75/1969 (ECLI:IT:COST:1969:75)
Massima numero 3255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 11/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 75/69 F. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5-3-1963, N. 246, ARTT. 48 E 49 - FACOLTA' DEI COMUNI DI FAR DECORRERE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DALLE DATE GIA' FISSATE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI MIGLIORIA GENERICA - ESTENSIONE TERRITORIALE DELL'IMPOSTA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - LEGGE CHE PARIFICA SENZA GIUSTIFICAZIONE SITUAZIONI TRA LORO OBIETTIVAMENTE DIVERSE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 75/69 F. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5-3-1963, N. 246, ARTT. 48 E 49 - FACOLTA' DEI COMUNI DI FAR DECORRERE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DALLE DATE GIA' FISSATE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI MIGLIORIA GENERICA - ESTENSIONE TERRITORIALE DELL'IMPOSTA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - LEGGE CHE PARIFICA SENZA GIUSTIFICAZIONE SITUAZIONI TRA LORO OBIETTIVAMENTE DIVERSE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 48 e 49 della legge 5 marzo 1963, n. 246, non implicano soltanto la facolta' di applicare l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili con la stessa decorrenza del precedente contributo di miglioria comunale cui il contributo stesso si riferiva, ma, come si evince anche dalla norma dell'art. 50, ammettono l'applicazione retroattiva dell'imposta nell'intero territorio dei comuni che avessero gia' deliberato l'istituzione, anche se per alcune zone soltanto, del contributo di miglioria generica: ne consegue un contrasto con l'art. 3 Cost. non gia' per ingiustificata diversita' di trattamento, ma all'inverso per ingiustificata parificazione di situazioni tra loro obiettivamente diverse; peraltro, la questione, impostata in questi termini, rimane assorbita nella rilevata illegittimita' costituzionale parziale della disciplina transitoria dettata dagli articoli innanzi indicati, per violazione dell'art. 53 della Costituzione.
Gli artt. 48 e 49 della legge 5 marzo 1963, n. 246, non implicano soltanto la facolta' di applicare l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili con la stessa decorrenza del precedente contributo di miglioria comunale cui il contributo stesso si riferiva, ma, come si evince anche dalla norma dell'art. 50, ammettono l'applicazione retroattiva dell'imposta nell'intero territorio dei comuni che avessero gia' deliberato l'istituzione, anche se per alcune zone soltanto, del contributo di miglioria generica: ne consegue un contrasto con l'art. 3 Cost. non gia' per ingiustificata diversita' di trattamento, ma all'inverso per ingiustificata parificazione di situazioni tra loro obiettivamente diverse; peraltro, la questione, impostata in questi termini, rimane assorbita nella rilevata illegittimita' costituzionale parziale della disciplina transitoria dettata dagli articoli innanzi indicati, per violazione dell'art. 53 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte