Sentenza 77/1969 (ECLI:IT:COST:1969:77)
Massima numero 3257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 11/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 77/69. AGRICOLTURA - ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRARIO - R.D.L. 29 LUGLIO 1927, N. 1509, ART. 8 - PRIVILEGIO A FAVORE DELL'ISTITUTO MUTUANTE SOPRA I FRUTTI PENDENTI O RACCOLTI NELL'ANNO DI SCADENZA DEL PRESTITO - CARATTERE REALE DEL PRIVILEGIO - DURATA - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI E PER LE IMPRESE INDUSTRIALI - LEGGE 21 LUGLIO 1960, N. 739, ARTT. 15, PRIMO E SECONDO COMMA, E 16, SECONDO, TERZO E QUARTO COMMA - RIFERIMENTO ALL'ART. 8 DEL R.D.L. 29 LUGLIO 1927, N. 1509 - LIMITAZIONI AI DIRITTI DEI PROPRIETARI - FONDAMENTO NELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 77/69. AGRICOLTURA - ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRARIO - R.D.L. 29 LUGLIO 1927, N. 1509, ART. 8 - PRIVILEGIO A FAVORE DELL'ISTITUTO MUTUANTE SOPRA I FRUTTI PENDENTI O RACCOLTI NELL'ANNO DI SCADENZA DEL PRESTITO - CARATTERE REALE DEL PRIVILEGIO - DURATA - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI E PER LE IMPRESE INDUSTRIALI - LEGGE 21 LUGLIO 1960, N. 739, ARTT. 15, PRIMO E SECONDO COMMA, E 16, SECONDO, TERZO E QUARTO COMMA - RIFERIMENTO ALL'ART. 8 DEL R.D.L. 29 LUGLIO 1927, N. 1509 - LIMITAZIONI AI DIRITTI DEI PROPRIETARI - FONDAMENTO NELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
Il privilegio sopra i frutti pendenti o raccolti nell'anno di scadenza del prestito, stabilito dall'art. 8 del decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509 (convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760), a favore dell'Istituto mutuante, non viola l'art. 42 della Costituzione, perche' e' costituito su beni prodotti con l'attivita' del debitore o con l'utilizzazione del prestito, e per il suo carattere reale puo' essere fatto valere contro chiunque, non trovando ostacolo l'esercizio di esso nel principio della irrilevanza della res inter alios acta. Riguardo alla durata del privilegio, anche ove si ritenga che essa corrisponda all'anno di calendario successivo alla scadenza del prestito, e che quindi possa essere esercitato sul raccolto di tale anno, anche nel caso che il debitore abbia precedentemente cessato la conduzione del fondo, neppure sotto questo profilo sussiste la violazione dell'art. 42 Cost., perche' la disciplina del credito agrario e' intesa al conseguimento dei fini di utilita' sociale della produzione agricola e del suo incremento, rispetto ai quali si legittimano i limiti ed i vincoli della proprieta' privata, inerenti alla "funzione sociale" di essa, e preordinati, per quanto riguarda la proprieta' terriera, al fine di "conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali" (art. 44 Cost.). Per le stesse ragioni non contrastano con l'art. 42 della Costituzione le norme di cui agli artt. 15, primo e secondo comma, e 16, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 739 del 1960 (Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali), impugnati in quanto fanno riferimento all'art. 8 del decreto legge n. 1509 del 1927. Comunque le eventuali limitazioni che da esse possono derivare ai diritti dei proprietari non sono costituzionalmente illegittime, perche' la detta legge del 1960 fu emanata per far fronte in determinate zone alle conseguenze di calamita' naturali verificatesi in quell'anno, anche in conformita' al principio costituzionale della solidarieta' sociale.
Il privilegio sopra i frutti pendenti o raccolti nell'anno di scadenza del prestito, stabilito dall'art. 8 del decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509 (convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760), a favore dell'Istituto mutuante, non viola l'art. 42 della Costituzione, perche' e' costituito su beni prodotti con l'attivita' del debitore o con l'utilizzazione del prestito, e per il suo carattere reale puo' essere fatto valere contro chiunque, non trovando ostacolo l'esercizio di esso nel principio della irrilevanza della res inter alios acta. Riguardo alla durata del privilegio, anche ove si ritenga che essa corrisponda all'anno di calendario successivo alla scadenza del prestito, e che quindi possa essere esercitato sul raccolto di tale anno, anche nel caso che il debitore abbia precedentemente cessato la conduzione del fondo, neppure sotto questo profilo sussiste la violazione dell'art. 42 Cost., perche' la disciplina del credito agrario e' intesa al conseguimento dei fini di utilita' sociale della produzione agricola e del suo incremento, rispetto ai quali si legittimano i limiti ed i vincoli della proprieta' privata, inerenti alla "funzione sociale" di essa, e preordinati, per quanto riguarda la proprieta' terriera, al fine di "conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali" (art. 44 Cost.). Per le stesse ragioni non contrastano con l'art. 42 della Costituzione le norme di cui agli artt. 15, primo e secondo comma, e 16, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 739 del 1960 (Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali), impugnati in quanto fanno riferimento all'art. 8 del decreto legge n. 1509 del 1927. Comunque le eventuali limitazioni che da esse possono derivare ai diritti dei proprietari non sono costituzionalmente illegittime, perche' la detta legge del 1960 fu emanata per far fronte in determinate zone alle conseguenze di calamita' naturali verificatesi in quell'anno, anche in conformita' al principio costituzionale della solidarieta' sociale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte