Sentenza 78/1969 (ECLI:IT:COST:1969:78)
Massima numero 3258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 11/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 78/69 A. LEGGI - DENOMINAZIONI GIURIDICHE - NON DECISIVITA' AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA NATURA DI UN ISTITUTO - COMPITO DELL'INTERPRETE - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 140 E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - NON PREVEDONO PENE.
SENT. 78/69 A. LEGGI - DENOMINAZIONI GIURIDICHE - NON DECISIVITA' AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA NATURA DI UN ISTITUTO - COMPITO DELL'INTERPRETE - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 140 E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - NON PREVEDONO PENE.
Testo
La circostanza che, per brevita' e comodita' di espressione, i codici designano riassuntivamente nella rubrica dell'art. 140 C.P. e degli artt. 301 e 587 C.P.P., nonche' nel testo dello stesso art. 301 e dell'art. 485 C.P.P., i provvedimenti di cui all'art. 140 del codice penale come applicazione provvisoria di pene accessorie, avendo riguardo alle analogie strutturali di quei provvedimenti con alcune tra le pene accessorie elencate nell'art. 19 dello stesso codice, non e' da sola sufficiente a far concludere per la natura giuridica di vere e proprie pene delle misure cosi' adottate, in quanto, quali che siano le denominazioni giuridiche adoperate nei testi legislativi, la determinazione della natura di un istituto e' compito spettante all'interprete, mentre la nomenclatura legislativa puo' valere semmai come uno tra i vari elementi suscettibili di concorrere alla precisa individuazione del significato oggettivamente risultante dai testi medesimi.
La circostanza che, per brevita' e comodita' di espressione, i codici designano riassuntivamente nella rubrica dell'art. 140 C.P. e degli artt. 301 e 587 C.P.P., nonche' nel testo dello stesso art. 301 e dell'art. 485 C.P.P., i provvedimenti di cui all'art. 140 del codice penale come applicazione provvisoria di pene accessorie, avendo riguardo alle analogie strutturali di quei provvedimenti con alcune tra le pene accessorie elencate nell'art. 19 dello stesso codice, non e' da sola sufficiente a far concludere per la natura giuridica di vere e proprie pene delle misure cosi' adottate, in quanto, quali che siano le denominazioni giuridiche adoperate nei testi legislativi, la determinazione della natura di un istituto e' compito spettante all'interprete, mentre la nomenclatura legislativa puo' valere semmai come uno tra i vari elementi suscettibili di concorrere alla precisa individuazione del significato oggettivamente risultante dai testi medesimi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte