Sentenza 78/1969 (ECLI:IT:COST:1969:78)
Massima numero 3259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  27/03/1969;  Decisione del  27/03/1969
Deposito del 11/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3258  3260  3261


Titolo
SENT. 78/69 B. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 140, E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - PROVVISORIA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFICI - NATURA GIURIDICA DI PENA - ESCLUSIONE - COSTITUISCE MISURA CAUTELARE. PROCESSO PENALE - PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - MISURE DI PRESUNZIONE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - NON VIOLANO L'ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Le finalita' cui e' preordinata la disposizione dell'art. 140 del codice penale ed i caratteri che contrassegnano le misure di esso previste fanno concludere che si tratta di misure cautelari, e non di sanzioni penali irrogate prima del giudizio e quasi anticipandone i risultati: tali misure, applicabili dal giudice istruttore, sono piuttosto assimilabili, da questo punto di vista, alle misure di prevenzione, rispetto alle quali la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di affermare con le sentenze 4 marzo 1964, n. 23, e 8 febbraio 1962, n. 6, che non vi e' contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, anche se si tratta di misure restrittive della liberta' personale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte