Sentenza 78/1969 (ECLI:IT:COST:1969:78)
Massima numero 3260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  27/03/1969;  Decisione del  27/03/1969
Deposito del 11/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3258  3259  3261


Titolo
SENT. 78/69 C. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 140, E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - PROVVISORIA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFICI - COSTITUISCE MISURA CAUTELARE DA ADOTTARE PREVIA VALUTAZIONE DELIBATIVA DEL GIUDICE - VIOLAZIONE DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Se il giudice, prima di procedere all'applicazione di una delle misure di cui all'art. 140 del codice penale, deve sommariamente valutare, tra l'altro, il fumus boni juris dell'accusa, com'e' appunto prescritto dallo stesso art. 140 e com'e' regola generale nel nostro ordinamento processuale per qualsiasi specie di provvedimenti cautelari, una tale valutazione, che rappresenta comunque una garanzia per l'imputato e che non differisce qualitativamente da quelle previste negli artt. 252 e 374 del cod. proc. pen. ai fini della emissione di ordini o mandati nonche' del rinvio a giudizio, non viola la presunzione di non colpevolezza enunciata nel secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, per il suo carattere meramente delibativo e perche' destinata comunque ad esaurirsi in quel momento. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 140 C.P., 301 e 587 del C.P.P., sollevata in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte