Sentenza 78/1969 (ECLI:IT:COST:1969:78)
Massima numero 3261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/03/1969; Decisione del
27/03/1969
Deposito del 11/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 78/69 D. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 140, E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - PROVVISORIA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFICI - COSTITUISCE MISURA CAUTELARE DA ADOTTARE PREVIA VALUTAZIONE DELIBATIVA DEL GIUDICE - ISCRIZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE - CANCELLAZIONE AL SOPRAVVENIRE DELLA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - NON VIOLA LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 78/69 D. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 140, E COD. PROC. PEN., ARTT. 301 E 587 - PROVVISORIA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI UFFICI - COSTITUISCE MISURA CAUTELARE DA ADOTTARE PREVIA VALUTAZIONE DELIBATIVA DEL GIUDICE - ISCRIZIONE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE - CANCELLAZIONE AL SOPRAVVENIRE DELLA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - NON VIOLA LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La iscrizione nel casellario giudiziale delle misure di cui all'art. 140 C.P. presenta, cosi' come e' disposto dall'art. 587, ultimo comma del C.P.P., carattere e finalita' cautelari, realizzando una forma di pubblicita' necessaria per una piu' efficace tutela degli interessi che lo stesso art. 140 tende a proteggere, e non e' incompatibile con la presunzione di non colpevolezza fissata dall'art. 27 Cost., in quanto delle misure provvisoriamente adottate non rimane traccia nel casellario dopo che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, come si evince dagli artt. 381, comma secondo, e 479, comma quinto, del C.P.P., nonche' dal combinato disposto degli artt. 4 e 14, lett. f, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente norme regolamentari per il servizio del casellario giudiziale.
La iscrizione nel casellario giudiziale delle misure di cui all'art. 140 C.P. presenta, cosi' come e' disposto dall'art. 587, ultimo comma del C.P.P., carattere e finalita' cautelari, realizzando una forma di pubblicita' necessaria per una piu' efficace tutela degli interessi che lo stesso art. 140 tende a proteggere, e non e' incompatibile con la presunzione di non colpevolezza fissata dall'art. 27 Cost., in quanto delle misure provvisoriamente adottate non rimane traccia nel casellario dopo che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, come si evince dagli artt. 381, comma secondo, e 479, comma quinto, del C.P.P., nonche' dal combinato disposto degli artt. 4 e 14, lett. f, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente norme regolamentari per il servizio del casellario giudiziale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte