Sentenza 79/1969 (ECLI:IT:COST:1969:79)
Massima numero 3262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
02/04/1969; Decisione del
02/04/1969
Deposito del 14/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/69 A. SUCCESSIONI - RAPPRESENTAZIONE - COD. CIV., ART. 467 - ESCLUSIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL FIGLIO NATURALE DI CHI, FIGLIO O FRATELLO DEL DE CUIUS, NON POTENDO O NON VOLENDO ACCETTARE, NON LASCI O NON ABBIA DISCENDENTI LEGITTIMI - NECESSITA' DI CONCILIARE LA PROTEZIONE DEL FIGLIO NATURALE CON I DIRITTI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA - INSUSSISTENZA NELLA SPECIE PER MANCANZA DI UNA FAMIGLIA LEGITTIMA - VIOLAZIONE DELL'ART. 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. FAMIGLIA - FAMIGLIA LEGITTIMA - NOZIONE - COSTITUZIONE, ART. 30, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - INTERVENTO DEL LEGISLATORE - NECESSITA' SOLO PER CONCILIARE LA PROTEZIONE DEL FIGLIO NATURALE CON I DIRITTI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA - IPOTESI DI INSUSSISTENZA DI QUESTA - NON NECESSARIA UNA LEGISLAZIONE SPECIALE - PROTEZIONE DEL FIGLIO NATURALE DIRETTAMENTE EX ART. 30 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 79/69 A. SUCCESSIONI - RAPPRESENTAZIONE - COD. CIV., ART. 467 - ESCLUSIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL FIGLIO NATURALE DI CHI, FIGLIO O FRATELLO DEL DE CUIUS, NON POTENDO O NON VOLENDO ACCETTARE, NON LASCI O NON ABBIA DISCENDENTI LEGITTIMI - NECESSITA' DI CONCILIARE LA PROTEZIONE DEL FIGLIO NATURALE CON I DIRITTI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA - INSUSSISTENZA NELLA SPECIE PER MANCANZA DI UNA FAMIGLIA LEGITTIMA - VIOLAZIONE DELL'ART. 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. FAMIGLIA - FAMIGLIA LEGITTIMA - NOZIONE - COSTITUZIONE, ART. 30, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - INTERVENTO DEL LEGISLATORE - NECESSITA' SOLO PER CONCILIARE LA PROTEZIONE DEL FIGLIO NATURALE CON I DIRITTI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA - IPOTESI DI INSUSSISTENZA DI QUESTA - NON NECESSARIA UNA LEGISLAZIONE SPECIALE - PROTEZIONE DEL FIGLIO NATURALE DIRETTAMENTE EX ART. 30 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Nel terzo comma dell'art. 30 della Costituzione per "famiglia legittima" si intende quella costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi. E', quindi, costituzionalmente illegittimo l'art. 467 c.c., limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare l'eredita' o il legato, non lasci o non abbia discendenti legittimi, in riferimento all'art. 30, terzo comma, della Costituzione. Nella Costituzione, invero, non e' riposto un astratto "favore" per i figli naturali (riconosciuti o dichiarati) da tradursi soltanto ad opera della legge ordinaria in tutela concreta nel contenuto e nei limiti. La garanzia dei diritti del figlio naturale e', invece, tutta spiegata nel terzo comma, prima parte, dell'art. 30 per il caso in cui non urti con gli interessi dei "membri della famiglia legittima": vale a dire che l'intervento del legislatore occorrera' solo per conciliare la protezione del figlio naturale coi diritti di costoro. Ne deriva che per l'ipotesi in cui non sussista una famiglia legittima, una legiferazione speciale non e' necessaria: infatti il figlio naturale gode gia', in virtu' dell'art. 30, di un'ampia protezione alla quale il legislatore ordinario e' vincolato, diversamente da quanto accade per altre materie. E tale diritto di rappresentazione del figlio naturale non viene meno anche quando sussista il coniuge del c.d. rappresentato: infatti tra il figlio naturale e tale coniuge non v'e' contrasto d'interessi da conciliare (ex art. 30 della Costituzione), dato che questi, a differenza dal figlio naturale o dai discendenti legittimi, non puo' subentrare per rappresentazione al proprio coniuge.
Nel terzo comma dell'art. 30 della Costituzione per "famiglia legittima" si intende quella costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi. E', quindi, costituzionalmente illegittimo l'art. 467 c.c., limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare l'eredita' o il legato, non lasci o non abbia discendenti legittimi, in riferimento all'art. 30, terzo comma, della Costituzione. Nella Costituzione, invero, non e' riposto un astratto "favore" per i figli naturali (riconosciuti o dichiarati) da tradursi soltanto ad opera della legge ordinaria in tutela concreta nel contenuto e nei limiti. La garanzia dei diritti del figlio naturale e', invece, tutta spiegata nel terzo comma, prima parte, dell'art. 30 per il caso in cui non urti con gli interessi dei "membri della famiglia legittima": vale a dire che l'intervento del legislatore occorrera' solo per conciliare la protezione del figlio naturale coi diritti di costoro. Ne deriva che per l'ipotesi in cui non sussista una famiglia legittima, una legiferazione speciale non e' necessaria: infatti il figlio naturale gode gia', in virtu' dell'art. 30, di un'ampia protezione alla quale il legislatore ordinario e' vincolato, diversamente da quanto accade per altre materie. E tale diritto di rappresentazione del figlio naturale non viene meno anche quando sussista il coniuge del c.d. rappresentato: infatti tra il figlio naturale e tale coniuge non v'e' contrasto d'interessi da conciliare (ex art. 30 della Costituzione), dato che questi, a differenza dal figlio naturale o dai discendenti legittimi, non puo' subentrare per rappresentazione al proprio coniuge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte