Sentenza 78/2020 (ECLI:IT:COST:2020:78)
Massima numero 42537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  09/03/2020;  Decisione del  09/03/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  42528  42529  42530  42531  42532  42533  42534  42535  42536


Titolo
Sanità pubblica - Misure in tema di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni diverse da quelle dello Stato che adottano la contabilità finanziaria - Obbligo, in caso di ritardo nell'esercizio precedente, di accantonare in bilancio un "fondo di garanzia debiti commerciali", graduato in percentuale crescente in relazione all'entità del ritardo e riferito allo stanziamento della spesa prevista per acquisto di beni e servizi - Divieto di disporre sul fondo impegni e pagamenti - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata violazione del principio di proporzionalità della sanzione, compressione dell'autonomia amministrativa e finanziaria regionale, nonché dei principi di buon andamento dell'amministrazione e di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, della legge n. 145 del 2018, promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost. nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana. Nel loro combinato disposto, tali previsioni, poi differite al 2021, impongono alle pubbliche amministrazioni di stanziare in bilancio un accantonamento denominato "fondo di garanzia debiti commerciali" se nell'esercizio precedente hanno presentato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini fissati dall'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, importo graduato in percentuale crescente in relazione all'entità del ritardo e riferito allo stanziamento della spesa prevista per acquisto di beni e servizi. Esse sono propriamente inquadrabili nell'ambito della competenza statale esclusiva relativa all'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., integrando l'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, n. 118, disciplinante il risultato di amministrazione e le destinazioni della quota libera dell'avanzo. La loro ratio è ravvisabile nell'esigenza di sopperire alla incapacità dell'ente di coordinare l'assunzione di obbligazioni (legittimamente iscritte in bilancio) con la effettiva disponibilità della liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge. Pertanto, non è ravvisabile né la lesione al principio di buon andamento dell'amministrazione, né un difetto di proporzionalità. Il fondo da appostare in bilancio rappresenta infatti una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo. Tali importi sono del tutto improduttivi e, tenuto conto del criterio di quantificazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, possono assumere dimensioni non trascurabili; pertanto, la loro diminuzione consente all'ente di recuperare risorse da destinare ad attività istituzionali. Parimenti infondate risultano le censure sulla violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta dallo statuto e quella del principio di leale collaborazione: le norme impugnate sono infatti riconducibili all'esercizio in via prevalente della competenza esclusiva statale sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e a quella sul coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2020 e n. 272 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 862

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 863

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120  co. 2

statuto regione Sicilia  art. 20

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte