Sentenza 79/1969 (ECLI:IT:COST:1969:79)
Massima numero 3263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
02/04/1969; Decisione del
02/04/1969
Deposito del 14/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/69 B. SUCCESSIONI - RAPPRESENTAZIONE - COD. CIV., ART. 468 - ESCLUSIONE DEL FIGLIO NATURALE IN ASSENZA DI DISCENDENTI LEGITTIMI DEL PADRE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE A QUELLA PARZIALE DICHIARATA NEI CONFRONTI DELL'ART. 467.
SENT. 79/69 B. SUCCESSIONI - RAPPRESENTAZIONE - COD. CIV., ART. 468 - ESCLUSIONE DEL FIGLIO NATURALE IN ASSENZA DI DISCENDENTI LEGITTIMI DEL PADRE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE A QUELLA PARZIALE DICHIARATA NEI CONFRONTI DELL'ART. 467.
Testo
A norma dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, una volta dichiarata l'illegittimita' dell'art. 467 c.c., si deve fare altrettanto per l'art. 468, il quale riserva la successione per rappresentazione ai soli discendenti di chi non puo' o non vuole accettare: siccome per discendenti si sono intesi sempre, ovviamente, quelli legittimi, anche questa norma e' incostituzionale poiche' nega il diritto al figlio naturale, in assenza di discendenti legittimi del padre.
A norma dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, una volta dichiarata l'illegittimita' dell'art. 467 c.c., si deve fare altrettanto per l'art. 468, il quale riserva la successione per rappresentazione ai soli discendenti di chi non puo' o non vuole accettare: siccome per discendenti si sono intesi sempre, ovviamente, quelli legittimi, anche questa norma e' incostituzionale poiche' nega il diritto al figlio naturale, in assenza di discendenti legittimi del padre.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte