Sentenza 79/1969 (ECLI:IT:COST:1969:79)
Massima numero 3264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  02/04/1969;  Decisione del  02/04/1969
Deposito del 14/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3262  3263


Titolo
SENT. 79/69 C. SUCCESSIONI - SUCCESSIONE LEGITTIMA - COD. CIV., ART. 577 - SUCCESSIONE DEL FIGLIO NATURALE ALL'ASCENDENTE LEGITTIMO IMMEDIATO DEL SUO GENITORE - CONTRASTO CON IL DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE DEL FIGLIO NATURALE EX ARTT. 467 DEL CODICE E 30 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 577 c.c., che ammette alla successione ab intestato il figlio naturale del figlio del de cuius, ma solo se quest'ultimo non lasci ne' coniuge ne' parenti entro il terzo grado. La norma ha come presupposto, nel codice, l'assenza di un diritto di rappresentazione del figlio naturale ed e' stata emanata, (si dice), aequitatis causa, proprio in sostituzione di quel diritto. Percio', comunque si qualifichi la situazione, l'articolo 577 e' totalmente illegittimo poiche' risponde a un sistema successorio che contrasta col diritto di successione del figlio naturale. Infatti, dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 467, quegli succede o non succede a seconda che non vi siano o vi siano discendenti legittimi del rappresentato; mentre a norma dell'art. 577 succederebbe o non succederebbe a seconda che non vi fossero o vi fossero coniugi o parenti entro il terzo grado del de cuius: il che non si concilia col principio ricavato dal raffronto dell'art. 467 con l'art. 30 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 30  co. 3

Altri parametri e norme interposte