Sentenza 80/1969 (ECLI:IT:COST:1969:80)
Massima numero 3267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
02/04/1969; Decisione del
02/04/1969
Deposito del 14/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 80/69 C. REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1951, N. 41 - PROROGA DEL CONTRATTO DI ESERCIZIO DI UNA MINIERA - SI RIFERISCE AD UN RAPPORTO GIURIDICO IN ATTO - SITUAZIONE OBIETTIVAMENTE NON DIVERSA DA ALTRE OMOGENEE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 80/69 C. REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1951, N. 41 - PROROGA DEL CONTRATTO DI ESERCIZIO DI UNA MINIERA - SI RIFERISCE AD UN RAPPORTO GIURIDICO IN ATTO - SITUAZIONE OBIETTIVAMENTE NON DIVERSA DA ALTRE OMOGENEE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge della Regione siciliana 28 aprile 1951, n. 41, avendo prorogato un contratto (contratto di esercizio della miniera Cozzo Disi), mentre la ragione della proroga valeva anche per gli analoghi contratti di esercizio minerario, e' costituzionalmente illegittima, trattandosi di legge del caso singolo che viola i principi dell'art. 3 della Costituzione (ved. massime precedenti).
La legge della Regione siciliana 28 aprile 1951, n. 41, avendo prorogato un contratto (contratto di esercizio della miniera Cozzo Disi), mentre la ragione della proroga valeva anche per gli analoghi contratti di esercizio minerario, e' costituzionalmente illegittima, trattandosi di legge del caso singolo che viola i principi dell'art. 3 della Costituzione (ved. massime precedenti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte