Sentenza 81/1969 (ECLI:IT:COST:1969:81)
Massima numero 3268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
02/04/1969; Decisione del
02/04/1969
Deposito del 14/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3269
Titolo
SENT. 81/69 A. LAVORO - DIRITTO AL LAVORO - PORTATA - GARANZIA DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - ESIGENZA DI CAUTELE TENDENTI AD ASSICURARE LA CONTINUITA' DEL LAVORO - SUSSISTENZA - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 11, PRIMO COMMA: LIMITAZIONE DELLA GARANZIA DELLA STABILITA' DEL POSTO AI LAVORATORI IMPIEGATI PRESSO AZIENDE CON OLTRE 35 DIPENDENTI - ASSUNTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 4 E 35 COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 81/69 A. LAVORO - DIRITTO AL LAVORO - PORTATA - GARANZIA DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - ESIGENZA DI CAUTELE TENDENTI AD ASSICURARE LA CONTINUITA' DEL LAVORO - SUSSISTENZA - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 11, PRIMO COMMA: LIMITAZIONE DELLA GARANZIA DELLA STABILITA' DEL POSTO AI LAVORATORI IMPIEGATI PRESSO AZIENDE CON OLTRE 35 DIPENDENTI - ASSUNTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 4 E 35 COST. - ESCLUSIONE.
Testo
La portata del diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. e della tutela del lavoro di cui all'art. 35 Cost. come non comprende la garanzia a ciascun cittadino del diritto al conseguimento di una occupazione, cosi' non garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro, che nel primo dovrebbe trovare il suo logico e necessario presupposto. Pertanto, pur dovendosi riaffermare l'esigenza che il legislatore adegui la disciplina del rapporto a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuita' del lavoro e circondi di doverose garanzie e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti, resta escluso che possa parlarsi di un vero e proprio diritto soggettivo alla conservazione del posto da parte del lavoratore. E' pertanto infondata, in relazione alle indicate norme costituzionali, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, che esclude l'applicabilita' a favore dei lavoratori impiegati presso le imprese con meno di 35 dipendenti della garanzia della stabilita' del posto, che sussiste per le imprese con piu' di 35 dipendenti, presso le quali il licenziamento puo' avvenire solo per giusta causa.
La portata del diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. e della tutela del lavoro di cui all'art. 35 Cost. come non comprende la garanzia a ciascun cittadino del diritto al conseguimento di una occupazione, cosi' non garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro, che nel primo dovrebbe trovare il suo logico e necessario presupposto. Pertanto, pur dovendosi riaffermare l'esigenza che il legislatore adegui la disciplina del rapporto a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuita' del lavoro e circondi di doverose garanzie e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti, resta escluso che possa parlarsi di un vero e proprio diritto soggettivo alla conservazione del posto da parte del lavoratore. E' pertanto infondata, in relazione alle indicate norme costituzionali, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, che esclude l'applicabilita' a favore dei lavoratori impiegati presso le imprese con meno di 35 dipendenti della garanzia della stabilita' del posto, che sussiste per le imprese con piu' di 35 dipendenti, presso le quali il licenziamento puo' avvenire solo per giusta causa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte