Sentenza 81/1969 (ECLI:IT:COST:1969:81)
Massima numero 3269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
02/04/1969; Decisione del
02/04/1969
Deposito del 14/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3268
Titolo
SENT. 81/69 B. EGUAGLIANZA - POTERI DEL LEGISLATORE ORDINARIO IN RELAZIONE ALL'OSSERVANZA DEL RELATIVO PRINCIPIO - ESTENSIONE. LAVORO - DIRITTO AL LAVORO - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 11, PRIMO COMMA - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA DELLA STABILITA' DEL POSTO AI LAVORATORI IMPIEGATI PRESSO AZIENDE CON PIU' DI 35 DIPENDENTI - RAZIONALITA' DELLA NORMA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.
SENT. 81/69 B. EGUAGLIANZA - POTERI DEL LEGISLATORE ORDINARIO IN RELAZIONE ALL'OSSERVANZA DEL RELATIVO PRINCIPIO - ESTENSIONE. LAVORO - DIRITTO AL LAVORO - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 11, PRIMO COMMA - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA DELLA STABILITA' DEL POSTO AI LAVORATORI IMPIEGATI PRESSO AZIENDE CON PIU' DI 35 DIPENDENTI - RAZIONALITA' DELLA NORMA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.
Testo
L'art. 3 della Costituzione non corrisponde ad un criterio di mera eguaglianza formale e formalistica e percio' non esclude che il legislatore possa adottare norme diverse per regolare situazioni che esso ritenga diverse, adeguando cosi' la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale, entro un margine di discrezionalita' che giustifichi sostanzialmente il criterio di differenziazione adottato. Il dato su cui e' basata la norma di cui all'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, consistente nella diversificazione, ai fini della stabilita' del posto di lavoro, delle dimensioni numeriche dell'azienda da cui i lavoratori dipendono, e' aderente alla realta' economica, ed e' penetrato in vario modo e misura nel sistema legislativo e negli accordi sindacali. La componente numerica dei lavoratori ha infatti riflessi sul modo di essere e di operare del rapporto di lavoro organizzato, non solo e non tanto in funzione del criterio della diretta fiducia personale, nell'ipotesi di un minor numero di dipendenti, quanto in funzione del criterio economico suggerito per regolare gli interessi delle aziende di questo tipo. Pertanto deve riconoscersi la razionalita' di una delimitazione in genere di categorie di datori di lavoro, a seconda delle forze di lavoro impiegate e, d'altra parte, l'indicazione del limite massimo di 35 dipendenti segnato dal citato art. 11, primo comma, alla operativita' della garanzia della stabilita' del posto di lavoro e' il risultato di autonome e motivate scelte del Parlamento, tenuto conto dei fattori di equilibrio economico-sociale che ne consigliavano, nel determinato momento, l'adozione, nell'interesse generale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 11, primo comma, della citata legge n. 604 del 1966, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
L'art. 3 della Costituzione non corrisponde ad un criterio di mera eguaglianza formale e formalistica e percio' non esclude che il legislatore possa adottare norme diverse per regolare situazioni che esso ritenga diverse, adeguando cosi' la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale, entro un margine di discrezionalita' che giustifichi sostanzialmente il criterio di differenziazione adottato. Il dato su cui e' basata la norma di cui all'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, consistente nella diversificazione, ai fini della stabilita' del posto di lavoro, delle dimensioni numeriche dell'azienda da cui i lavoratori dipendono, e' aderente alla realta' economica, ed e' penetrato in vario modo e misura nel sistema legislativo e negli accordi sindacali. La componente numerica dei lavoratori ha infatti riflessi sul modo di essere e di operare del rapporto di lavoro organizzato, non solo e non tanto in funzione del criterio della diretta fiducia personale, nell'ipotesi di un minor numero di dipendenti, quanto in funzione del criterio economico suggerito per regolare gli interessi delle aziende di questo tipo. Pertanto deve riconoscersi la razionalita' di una delimitazione in genere di categorie di datori di lavoro, a seconda delle forze di lavoro impiegate e, d'altra parte, l'indicazione del limite massimo di 35 dipendenti segnato dal citato art. 11, primo comma, alla operativita' della garanzia della stabilita' del posto di lavoro e' il risultato di autonome e motivate scelte del Parlamento, tenuto conto dei fattori di equilibrio economico-sociale che ne consigliavano, nel determinato momento, l'adozione, nell'interesse generale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 11, primo comma, della citata legge n. 604 del 1966, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte