Sentenza 82/1969 (ECLI:IT:COST:1969:82)
Massima numero 3270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
02/04/1969; Decisione del
02/04/1969
Deposito del 14/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 82/69. CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 4, LETT. B - POTERE DEI COMUNI DI RISERVARE APPOSITI SPAZI ALLA SOSTA DI DETERMINATI VEICOLI QUANDO CIO' SIA NECESSARIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 4 FEBBRAIO 1958, N. 572 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 82/69. CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 4, LETT. B - POTERE DEI COMUNI DI RISERVARE APPOSITI SPAZI ALLA SOSTA DI DETERMINATI VEICOLI QUANDO CIO' SIA NECESSARIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 4 FEBBRAIO 1958, N. 572 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'esercizio della delega, concessa al Governo dalla legge 4 febbraio 1958, n. 572, per la emanazione di nuove norme in materia di circolazione stradale, risulta legittimo ed ispirato ai principi fissati dalla legge stessa, per quanto riguarda la norma dell'art. 4, lett. b, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, che attribuisce ai Comuni il potere di "riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando cio' sia necessario per motivi di pubblico interesse". E cio' perche' la disciplina della circolazione deve riguardare per sua natura non soltanto il movimento dei veicoli ma anche la fermata o la sosta di essi, in quanto i veicoli in sosta, ingombrando necessariamente la sede stradale, ostacolano o alterano il movimento degli altri. Inoltre, il concetto di pubblico interesse di cui si avvale la norma in esame non e' affatto generico, riguardando invece ogni interesse che, senza urtare con quello primario relativo alla circolazione, sia destinato a soddisfare esigenze rilevanti della collettivita'.
L'esercizio della delega, concessa al Governo dalla legge 4 febbraio 1958, n. 572, per la emanazione di nuove norme in materia di circolazione stradale, risulta legittimo ed ispirato ai principi fissati dalla legge stessa, per quanto riguarda la norma dell'art. 4, lett. b, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, che attribuisce ai Comuni il potere di "riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando cio' sia necessario per motivi di pubblico interesse". E cio' perche' la disciplina della circolazione deve riguardare per sua natura non soltanto il movimento dei veicoli ma anche la fermata o la sosta di essi, in quanto i veicoli in sosta, ingombrando necessariamente la sede stradale, ostacolano o alterano il movimento degli altri. Inoltre, il concetto di pubblico interesse di cui si avvale la norma in esame non e' affatto generico, riguardando invece ogni interesse che, senza urtare con quello primario relativo alla circolazione, sia destinato a soddisfare esigenze rilevanti della collettivita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte