Sentenza 83/1969 (ECLI:IT:COST:1969:83)
Massima numero 3272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  02/04/1969;  Decisione del  02/04/1969
Deposito del 14/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3271  3273  3274


Titolo
SENT. 83/69 B. PROCESSO PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - COD. PROC. PEN., ART. 149, PRIMO COMMA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DISPOSTA DAL GIUDICE "PREVIA CITAZIONE, SE E' POSSIBILE, DELLA PARTE CHE VI HA INTERESSE" - NON ASSICURA IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE LIMITATA ALL'INCISO "SE POSSIBILE".

Testo
Il procedimento di correzione di errori materiali contenuti nelle sentenze, ordinanze e decreti penali, disciplinato dall'art. 149 del c.p.p., non attua le garanzie costituzionali consistenti nel diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione. Infatti, a parte il problema della determinazione e della estensione del concetto di "parte che vi ha interesse" cui la norma si riferisce, sta di fatto che la citazione di questa non e' obbligatoria ma e' rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in base alle concrete possibilita' di individuazione offerte dal singolo processo penale. Dall'art. 149 C.P.P., nella parte esaminata, per cio', in contrasto con l'art. 24 Cost., e' considerato superfluo il contradditorio nel corso della procedura prevista per la correzione di errori materiali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte