Sentenza 79/2020 (ECLI:IT:COST:2020:79)
Massima numero 43321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
10/03/2020; Decisione del
10/03/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Locazioni di immobili urbani - Procedimento per convalida di sfratto - Difficoltà economica del debitore - Casi di esclusione della risoluzione in sede di procedimento - Inadempimento residuo limitato al pagamento delle spese processuali e ad ogni altra ipotesi in cui, al momento della decisione, la caducazione del rapporto contrattuale, tenuto conto dell'entità del debito residuo, e avuto riguardo alle condizioni delle parti, determini un sacrificio sproporzionato dell'interesse abitativo del conduttore - Omessa previsione - Denunciata violazione dei doveri di solidarietà, nonché dei principi di ragionevolezza e del giusto processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Locazioni di immobili urbani - Procedimento per convalida di sfratto - Difficoltà economica del debitore - Casi di esclusione della risoluzione in sede di procedimento - Inadempimento residuo limitato al pagamento delle spese processuali e ad ogni altra ipotesi in cui, al momento della decisione, la caducazione del rapporto contrattuale, tenuto conto dell'entità del debito residuo, e avuto riguardo alle condizioni delle parti, determini un sacrificio sproporzionato dell'interesse abitativo del conduttore - Omessa previsione - Denunciata violazione dei doveri di solidarietà, nonché dei principi di ragionevolezza e del giusto processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 111 Cost. - dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978. La norma censurata legittimamente omette di prevedere la possibilità per il giudice di ritenere sanata la morosità - ove al conduttore sia stato concesso il termine previsto dal medesimo articolo per le sue condizioni di difficoltà economica - quando, all'udienza di verifica, o entro il termine assegnato in quella sede dal giudice, residui il mancato pagamento delle sole spese processuali e in ogni altra ipotesi in cui la caducazione del rapporto contrattuale, tenuto conto dell'entità del debito residuo, e avuto riguardo alle condizioni delle parti, determini un sacrificio sproporzionato dell'interesse abitativo del conduttore. Il meccanismo processuale censurato è frutto di un bilanciamento tra il "sacrificio" richiesto al locatore che non ottiene, alla prima udienza, la convalida dell'intimazione di sfratto, pur persistendo in quel momento la morosità e mancando l'opposizione dell'intimato, e l'esigenza di accordare - in presenza di un bene di primaria importanza quale il diritto all'abitazione - una particolare tutela al conduttore che, altrimenti, sarebbe irrimediabilmente esposto alla convalida dell'intimazione di sfratto nel procedimento monitorio, oppure alla risoluzione contrattuale nel rito ordinario. È dunque ragionevole la mancata estensione di tale speciale regime, già di carattere eccezionale, a ipotesi ulteriori, specie in una materia come quella processuale dove la discrezionalità legislativa è particolarmente ampia ed è sindacabile solo sotto il profilo dell'arbitrarietà ovvero dell'irragionevolezza manifesta. Non sussiste, inoltre, la violazione del principio del "giusto processo", poiché al legislatore è consentito differenziare i modi della tutela giurisdizionale onde adeguarli al conseguimento di determinate finalità, tra cui quella di evitare abusi del diritto di difesa da parte del conduttore moroso. Né è violato il canone di solidarietà nell'ambito del rapporto negoziale, poiché il principio di buona fede oggettiva, che pure ne permea la disciplina anche nella fase esecutiva, non può venire in rilievo quando a fronte di un inadempimento grave di una parte, l'altra abbia esercitato la propria legittima facoltà di agire in giudizio per la risoluzione negoziale, facoltà il cui esercizio, peraltro, di norma preclude l'adempimento tardivo ai sensi dell'art. 1453, terzo comma, cod. civ. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 45 del 2019, n. 225 del 2018, n. 77 del 2018, n. 45 del 2018, n. 3 del 1999, n. 51 del 1995, n. 185 del 1980, n. 94 del 1973, n. 89 del 1972; ordinanze n. 273 del 2019, n. 410 del 2001 e n. 315 del 1986).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 111 Cost. - dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978. La norma censurata legittimamente omette di prevedere la possibilità per il giudice di ritenere sanata la morosità - ove al conduttore sia stato concesso il termine previsto dal medesimo articolo per le sue condizioni di difficoltà economica - quando, all'udienza di verifica, o entro il termine assegnato in quella sede dal giudice, residui il mancato pagamento delle sole spese processuali e in ogni altra ipotesi in cui la caducazione del rapporto contrattuale, tenuto conto dell'entità del debito residuo, e avuto riguardo alle condizioni delle parti, determini un sacrificio sproporzionato dell'interesse abitativo del conduttore. Il meccanismo processuale censurato è frutto di un bilanciamento tra il "sacrificio" richiesto al locatore che non ottiene, alla prima udienza, la convalida dell'intimazione di sfratto, pur persistendo in quel momento la morosità e mancando l'opposizione dell'intimato, e l'esigenza di accordare - in presenza di un bene di primaria importanza quale il diritto all'abitazione - una particolare tutela al conduttore che, altrimenti, sarebbe irrimediabilmente esposto alla convalida dell'intimazione di sfratto nel procedimento monitorio, oppure alla risoluzione contrattuale nel rito ordinario. È dunque ragionevole la mancata estensione di tale speciale regime, già di carattere eccezionale, a ipotesi ulteriori, specie in una materia come quella processuale dove la discrezionalità legislativa è particolarmente ampia ed è sindacabile solo sotto il profilo dell'arbitrarietà ovvero dell'irragionevolezza manifesta. Non sussiste, inoltre, la violazione del principio del "giusto processo", poiché al legislatore è consentito differenziare i modi della tutela giurisdizionale onde adeguarli al conseguimento di determinate finalità, tra cui quella di evitare abusi del diritto di difesa da parte del conduttore moroso. Né è violato il canone di solidarietà nell'ambito del rapporto negoziale, poiché il principio di buona fede oggettiva, che pure ne permea la disciplina anche nella fase esecutiva, non può venire in rilievo quando a fronte di un inadempimento grave di una parte, l'altra abbia esercitato la propria legittima facoltà di agire in giudizio per la risoluzione negoziale, facoltà il cui esercizio, peraltro, di norma preclude l'adempimento tardivo ai sensi dell'art. 1453, terzo comma, cod. civ. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 45 del 2019, n. 225 del 2018, n. 77 del 2018, n. 45 del 2018, n. 3 del 1999, n. 51 del 1995, n. 185 del 1980, n. 94 del 1973, n. 89 del 1972; ordinanze n. 273 del 2019, n. 410 del 2001 e n. 315 del 1986).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/07/1978
n. 392
art. 55
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte