Sentenza 83/1969 (ECLI:IT:COST:1969:83)
Massima numero 3273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
02/04/1969; Decisione del
02/04/1969
Deposito del 14/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 83/69 C. PROCESSO PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - COD. PROC. PEN., ART. 149, PRIMO COMMA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - FUNZIONE INCIDENTALE ED ACCESSORIA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - IRRILEVANZA - MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 83/69 C. PROCESSO PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - COD. PROC. PEN., ART. 149, PRIMO COMMA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - FUNZIONE INCIDENTALE ED ACCESSORIA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - IRRILEVANZA - MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La natura incidentale ed accessoria del procedimento di correzione di errori materiali di cui all'art. 149 c.p.p. se puo' consentire diverse articolazioni del diritto di difesa delle parti in rapporto alla peculiare struttura che caratterizza codesto procedimento, non puo' legittimare, in rapporto all'art. 24 della Costituzione, la eliminazione totale del contraddittorio.
La natura incidentale ed accessoria del procedimento di correzione di errori materiali di cui all'art. 149 c.p.p. se puo' consentire diverse articolazioni del diritto di difesa delle parti in rapporto alla peculiare struttura che caratterizza codesto procedimento, non puo' legittimare, in rapporto all'art. 24 della Costituzione, la eliminazione totale del contraddittorio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte