Sentenza 84/1969 (ECLI:IT:COST:1969:84)
Massima numero 3281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  02/04/1969;  Decisione del  02/04/1969
Deposito del 17/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3275  3276  3277  3278  3279  3280  3282


Titolo
SENT. 84/69 G. BOICOTTAGGIO - CODICE PENALE, ART. 507 - CONTENUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'assimilazione tra la propaganda e la forza ed autorita' di partiti, di leghe o di associazioni contenuta nell'art. 507 Cod. pen. induce a ritenere che essa in tanto riesca razionale in quanto si presupponga che la propaganda per essere punibile debba assumere dimensioni tali e raggiungere un grado tale di intensita' e di efficacia da risultare veramente notevole. Tuttavia la possibilita' che nella fattispecie considerata dall'art. 507 vengano ricomprese ipotesi di propaganda che non raggiunga la consistenza di cui si e' detto comporta che, limitatamente a tale circoscritta possibilita', l'art. 507 del codice penale debba essere dichiarato illegittimo per contrasto col principio della liberta' di manifestazione del pensiero qual'e' considerata dall'art. 21 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte