Sentenza 84/1969 (ECLI:IT:COST:1969:84)
Massima numero 3282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  02/04/1969;  Decisione del  02/04/1969
Deposito del 17/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3275  3276  3277  3278  3279  3280  3281


Titolo
SENT. 84/69 H. BOICOTTAGGIO - CODICE PENALE, ART. 507 - LIMITI - EX ART. 18 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Per quanto attiene alla parte dell'art. 507 riguardante il boicottaggio esercitato avvalendosi della forza di gruppi sociali e' da mettere in rilievo che, alla pari del diritto di manifestazione del pensiero, quello di associazione, piu' particolarmente quando si riferisce ai raggruppamenti a fini sindacali e politici, trova collocazione tra i cardini essenziali dell'ordine democratico, consacrati negli artt. 2, 18, 39 e 49 della Carta fondamentale. Ma la Costituzione, mentre assegna a partiti e ai sindacati compiti che, se sono altissimi, sono specificamente delimitati, non consente alle altre associazioni di perseguire fini non leciti (art. 18). Onde nessuno potrebbe pretendere in base alla Costituzione di utilizzare tali forze sociali - spesso imponenti - al fine di esercitare, in funzione degli interessi che esse rappresentano - e per il conseguimento dei quali l'ordinamento assicura altri efficaci strumenti -, pressioni, sia pure soltanto di ordine morale, nella sfera dei diritti che la Carta garantisce ai singoli consociati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 18

Altri parametri e norme interposte