Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Revoca dell'ammissione - Opposizione - Competenza del capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento anche nel caso sia stato emesso da un giudice collegiale - Denunciata irragionevolezza e violazione del buon andamento degli uffici giudiziari - Effetto disarmonico dell'intervento additivo richiesto - Inammissibilità delle questioni - Auspicio di un riordino del sistema normativo.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Torino in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, che prevedono, in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'inderogabile competenza monocratica del capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento opposto, anche ove quest'ultimo sia un giudice collegiale. Sebbene risulti distonica la previsione che un giudice monocratico deliberi in sede di opposizione avverso un decreto di natura giurisdizionale anche quando questo è emesso da un giudice collegiale, l'intervento additivo richiesto rischierebbe di creare non secondarie disarmonie applicative, perché richiederebbe di indicare in modo puntuale il collegio che, a seconda del giudice collegiale (non solo civile, ma anche penale e amministrativo) che ha emesso il provvedimento sarebbe competente a decidere dell'opposizione. Tale intervento, che implica un pur auspicabile riordino del sistema normativo, è demandato alle valutazioni e scelte del legislatore. Né può trascurarsi che una pronuncia additiva sarebbe comunque inidonea a ricondurre a piena coerenza il sistema, poiché la collegialità finirebbe con il divenire una regola non generale bensì asimmetrica, in quanto operante, o no, in ragione della composizione monocratica o collegiale del giudice che ha emesso il decreto impugnato; la quale potrebbe anche essere, in ipotesi, controversa e sub iudice. (Precedenti citati: sentenza n. 47 del 2020, n. 219 del 2019, n. 45 del 2019, n. 35 del 2019, n. 106 del 2016, n. 23 del 2016, n. 78 del 2015, n. 277 del 2014, n. 52 del 2005, n. 144 del 1992 e n. 41 del 1972; ordinanze n. 273 del 2019 n. 254 del 2016, n. 128 del 2016, n. 220 del 2009 e n. 200 del 2000).
L'istituto del patrocinio a spese dello Stato va ricondotto nell'alveo della disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. (Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 3 del 2020, n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012).
Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale in senso stretto. (Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2019 e n. 91 del 2018).