Sentenza 85/1969 (ECLI:IT:COST:1969:85)
Massima numero 3284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
02/04/1969; Decisione del
02/04/1969
Deposito del 17/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 85/69 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE A QUO - SUFFICIENTE MOTIVAZIONE - INSINDACABILITA'.
SENT. 85/69 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE A QUO - SUFFICIENTE MOTIVAZIONE - INSINDACABILITA'.
Testo
La valutazione della rilevanza di una questione di legittimita' costituzionale, proposta in via incidentale, rispetto al tema del giudizio principale, rientra nella competenza esclusiva del giudice a quo e quando dal testo dell'ordinanza di rimessione risulti che tale valutazione e' stata compiuta ed e' sufficientemente motivata non compete alla Corte accertare se la soluzione della questione sottoposta al suo esame sia o meno necessaria ai fini della decisione della controversia.
La valutazione della rilevanza di una questione di legittimita' costituzionale, proposta in via incidentale, rispetto al tema del giudizio principale, rientra nella competenza esclusiva del giudice a quo e quando dal testo dell'ordinanza di rimessione risulti che tale valutazione e' stata compiuta ed e' sufficientemente motivata non compete alla Corte accertare se la soluzione della questione sottoposta al suo esame sia o meno necessaria ai fini della decisione della controversia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23