Sentenza 85/1969 (ECLI:IT:COST:1969:85)
Massima numero 3285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
02/04/1969; Decisione del
02/04/1969
Deposito del 17/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 85/69 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - NATURA.
SENT. 85/69 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - NATURA.
Testo
I contributi a favore della cassa di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali sui decreti penali di condanna non opposti previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, riguardante la previdenza e la assistenza forense, sono da considerare tributi lato sensu giudiziari la cui imposizione si fonda sulla necessita' discrezionalmente ma ragionevolmente avvertita dal legislatore di fare gravare oneri patrimoniali sopra soggetti che godono divisibilmente del servizio giudiziario. Sebbene affluiscono alla cassa previdenza avvocati e procuratori, tali contributi sono rivolti al perseguimento di finalita' di carattere pubblico poiche' e' compito dello Stato assicurare la tutela previdenziale di una categoria di lavoratori o mediante erogazioni poste direttamente a suo carico o con l'imposizione di prestazioni patrimoniali nella forma di contributi.
I contributi a favore della cassa di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali sui decreti penali di condanna non opposti previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, riguardante la previdenza e la assistenza forense, sono da considerare tributi lato sensu giudiziari la cui imposizione si fonda sulla necessita' discrezionalmente ma ragionevolmente avvertita dal legislatore di fare gravare oneri patrimoniali sopra soggetti che godono divisibilmente del servizio giudiziario. Sebbene affluiscono alla cassa previdenza avvocati e procuratori, tali contributi sono rivolti al perseguimento di finalita' di carattere pubblico poiche' e' compito dello Stato assicurare la tutela previdenziale di una categoria di lavoratori o mediante erogazioni poste direttamente a suo carico o con l'imposizione di prestazioni patrimoniali nella forma di contributi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte